giovedì 25 marzo 2010

CASO CLAPS: DISPOSTA ISPEZIONE PER ECCESSO DI LAICISMO

INQUISITA, PER “LAICISMO”, LA PROCURA GENERALE DI SALERNO CHE INDAGA SUL CASO “CLAPS”.
Il Ministro di Giustizia ha disposto un’immediata ispezione a carico della Procura Generale di Salerno che sta conducendo le indagini sull’omicidio di Elisa Claps, il cui corpo è stato occultato, per diciassette anni, nella Santissima Chiesa della Santissima Trinità della Santissima Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
“L’indagine volta a scoprire i colpevoli dell’omicidio di Elisa Claps -chiarisce il Guardasigilli- rappresenta un’indebita ingerenza del potere giudiziario negli affari interni e nelle sfere di competenza della Chiesa Cattolica, frutto di un intollerabile “laicismo” che, oramai, sta dilagando in Italia a tutti i livelli. Il Premier non intende tollerare che attraverso queste indagini, volte futilmente ad individuare gli assassini della Claps (come se questo fossero i veri problemi della Giustizia!) siano gettate ombre di sospetto e di discredito nei confronti di Santa Romana Chiesa, della persona del Papa, della CEI e del Cardinal Bagnasco. La Chiesa ha in realtà sempre operato per il bene dell’umanità, illuminando il progresso della scienza e la libertà di pensiero anche con dispendiose cataste di legname, curando la diffusione del benessere e della legalità e prendendosi cura dei poveri orfanelli, soprattutto se sordo-muti, con amorevoli attenzioni sino a colmare qualsiasi loro “buco” nel corso del percorso educativo. Non si capisce, dunque, perché tanto accanimento nei confronti del povero parroco Don Mimì -cioè di una persona defunta che non si può neppure difendere (ma questa, sia sa, è la tecnica abitualmente usata dai “comunisti” del calibro di Santoro)- nonché nei confronti degli attuali parroci, che sono stati addirittura messi sotto torchio per conoscere dei particolari effimeri ed inutili come quello della scoperta del cadavere da parte di due donne delle pulizie che, oltraggiosamente, stanno ora tentando di screditare il parroco accusandolo di aver reso false dichiarazioni.”
“Queste indagini a carico dei preti -ha concluso il Guardasigilli- cioè di una categoria di cittadini che sono onesti e al di sopra di ogni sospetto per intrinseca natura -al pari del Premier- costituiscono un oltraggio alla Santità della Chiesa Cattolica, attestata da quasi 2.000 anni di storia candida e immacolata, e creano altreì un discredito alla figura candida del Santo Padre, cui occorre porre immediato rimedio”.
Postato da FANTACRONACAVERA, addì 25 del mese di marzo.

Domande e considerazioni personale di un magistrato “rimosso”.
Perché mai il parroco Don Vagno avrebbe riferito “falsamente” agli inquirenti che le due donne delle pulizie avevano trovato quel cadavere circa due mesi or sono? Se la notizia è realmente falsa -come sostengono le due donne- Don Vagno non aveva alcun interesse a inventarsela, dal momento che questa falsità non giova affatto a Don Vagno e, anzi, lo mette nella situazione spiacevole di chi, avendo appreso una notizia di un reato per il quale è obbligatoria la denuncia, ha omesso di farla.D’altra parte, però, perché mai le due donne negherebbero la versione del prete, se invece si trattasse della verità? Esse non hanno alcun interesse a negare un fatto che -se vero- non le esporrebbe ad alcuna responsabilità, visto e considerato che esse avvisarono il parroco che, dunque, doveva fare lui la denuncia.E’ verosimile, poi, che le due donne delle pulizie abbiano taciuto per ben due mesi, senza riferire né alla Polizia né ad altri il ritrovamento di quel cadavere?Evidentemente a questo racconto mancano dei tasselli che riescano a conferire una qualche logica ai fatti così come riportati dalla stampa. A mio avviso è lecito ipotizzare che gli inquirenti abbiano scoperto un qualche “particolare” che li ha indotti a ritenere che l’attuale parroco fosse da tempo a conoscenza della presenza del cadavere e che questi, messo alle strette, abbia falsamente riferito di averlo appreso dalle due inservienti, solo recentemente. Ma i conti ancora non tornano, perché questa versione non serve a scriminare il parroco, salvo che vi sia qualcosa di più sostanzioso che ignoriamo perché non ancora divulgato.Don Vagno, comunque, sembra che sia notevolmente scosso e che non parli con nessuno. Fa bene, anche perché questo comportamento è perfettamente in linea coi sani precetti di Santa Madre Chiesa Cattolica e con la diffusa “pratica morale” dei basilischi.Le risposte le avremo forse alle prossime puntate, sempre che non intervenga un decreto-legge del Governo che sancisca che le indagini contro la Chiesa e i preti sono assolutamente vietate, al pari di quelle contro il Premier.

KUNG E HASENHUETTL: RATZINGER HA NASCOSTO ABUSI PRETI PEDOFILI PER ANNI



Kung e Hasenhuettl contro Ratzinger: “Ha nascosto abusi per anni”
Benedetto XVI ha oggi accolto le dimissioni del vescovo di Cloyne, John Magee, accusato di aver coperto diversi casi di abusi in Irlanda, ma nuovi problemi arrivano per la Chiesa dalla Germania. Il cardinale Wetter, arcivescovo di Monaco e Frisinga all’epoca dei casi di abusi, si è assunto la responsabilità morale di aver sottovalutato la pericolosità del prete Peter Hullermann consentendogli di tornare all’attività pastorale, nonostante fosse già stato condannato per abusi sessuali.Intanto nuove critiche vengono indirizzate direttamente al papa. Gotthold Hasenheuttl, professore di teologia e sospeso dal sacerdozio (per aver celebrato messa con rito cattolico in una chiesa protestante) intervistato dal quotidiano Saarbruecker Zeitung sostiene che proprio Ratzinger sia il “principale responsabile dell’insabbiamento” degli abusi sessuali. Nel 2001 Ratzinger, allora cardinale e prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, inviò – afferma il teologo – una lettera a tutti i vescovi, minacciando pene ecclesiastiche per chi avesse reso pubblici i casi di abusi. Sulla stessa linea il noto teologo Hans Kung, il quale intervistato da una tv svizzera, ha affermato riferendosi a Ratzinger che “non c’era nessun altro uomo, in tutta la Chiesa cattolica, che sapeva così tanto sui casi di abusi sessuali e certamente ex officio, in virtù della sua carica”. Anche Kung fa riferimento ad una lettera inviata dal futuro papa a tutti i vescovi, in cui chiedeva informazioni su tutti i casi di abusi sessuali noti.La fiducia dei tedeschi verso la Chiesa e il papa, secondo un sondaggio del settimanale Stern, è in netto calo, proprio a causa degli abusi emersi negli ambienti cattolici: rispetto a sei settimane fa, si parla di un calo dal 29% al 17% della fiducia generale verso il papa; tra i cattolici tedeschi sarebbe calata dal 62% di fine gennaio al 39% di metà marzo, mentre la fiducia nella Chiesa è calata dal 56% al 34%.
Fonte: http://www.uaar.it/news/2010/03/24/kung-hasenhuettl-contro-ratzinger-ha-nascosto-abusi-per-anni/

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI: IL VATICANO COPRI' SACERDOTE ACCUSATO DI 200 ABUSI SU BAMBINI SORDI



Il New York Times: “il Vaticano coprì sacerdote accusato di 200 abusi su bambini”
Un articolo di Laurie Goodstein pubblicato con grande rilievo sul New York Times (Warned About Abuse, Vatican Failed to Defrock Priest) getta nuove, pesantissime ombre sul reale atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche nei confronti del fenomeno della pedofilia. La vicenda riguarda un sacerdote statunitense, Lawrence C. Murphy, che avrebbe abusato di 200 bambini sordi all’interno di una scuola del Wisconsin, dove operò tra il 1950 e il 1977. Una volta a conoscenza del caso le gerarchie ecclesiastiche, inclusi il futuro papa Benedetto XVI e il futuro segretario di Stato, Tarcisio Bertone, avrebbero cercato in ogni modo di evitare che la vicenda diventasse pubblica: il prete non subì punizioni e fu trasferito, il processo canonico fu bloccato, le lettere che sollecitavano provvedimenti rimasero senza risposta.
Fonte: http://www.uaar.it/news/2010/03/25/new-york-times-il-vaticano-copri-sacerdote-accusato-200-abusi-bambini/

E questi schifosi hanno ancora l'impudenza e l'arroganza di proporsi come i depositari della "VERA" fede e della "VERA" moralità. E questi schifosi hanno ancora l'impudenza e l'arroganza di pretendere di esporre il loro criminale "idolo" negli uffici pubblici itlaiani e di sostenere, nelle sentenze del Cons. Stato (sent. 556 del 2006, Lautsi Soile), che “in Italia appare difficile trovare un altro simbolo, diverso dal crocifisso, atto ad esprimere l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana......”
VERGOGNATEVI, OMERTOSI FIANCHEGGIATORI DEI CRIMINALI PEDOFILI !!

martedì 16 marzo 2010

LUIGI CASCIOLI SE NE E' ANDATO


15 marzo 2010
Un compagno di viaggio ci ha lasciati. Luigi Cascioli ha spento la sua vita in un giorno come un altro. E il Sole non si è stupito, perché quando muore un ateo il Sole non si stupisce. Quando muore un ateo, non c’è rissa di dei o di demoni. Quando muore un ateo le campane non piangono, perché non c’è un’anima in vendita. La morte di un ateo lascia un dolore e un rimpianto comune, ma la consolante certezza di non vederlo più afflitto dall’imbecillità umana.
Luigi Tosti

lunedì 8 marzo 2010

IL DELIRANTE "CASO" POLACCO DI DOROTA NIEZNALSKA




Il caso risale al 2002. Una delle opere esposte dell'artista Dorota Nieznalska ad un’esposizione di Danzica “offende” la Lega delle famiglie polacche; essa rappresenta i genitali maschili su una croce. La Lega delle Famiglie polacche denuncia l’artista per “offese alle credenze religiose altrui”.
IL PROCESSO DI DOROTA NIEZNALKA (pubblicato il 28/09/2006 in ProChoix da Agata Araszkiewicz, critico d'arte, tradotto dal polacco da Monika Karbowski):

"Specie di puttana, troia, puttanaccia"" A Tel Aviv! "" Nieznalska è sicuramente ebrea!"- Questi sono alcuni degli insulti e delle ingiurie urlate durante l’udienza davanti alla Corte d'appello di Danzica, nel marzo 2005, all’indirizzo di Dorota Nieznalska, prima artista polacca ad essere stata condannata, nel luglio 2003, per "vilipendio della religione". "Nell’aula della Corte alcune vecchie puntano contro di lei dei crocifissi come delle pistole, sbandierando dei rosari. Più volte il giudice, irritato, ordina lo sgombero dell’aula”. Un giornalista del quotidiano "Gazeta Wyborcza" descrive così l'atmosfera del processo [1]. Davanti alla Corte d'Appello vi erano le milizie delle Gioventù Pan-polacche, mentre su Internet tra gli irriferibili commenti vi erano insulti come "cagna" o minacce come quella di "tagliarle la testa" o "appenderla per le palle", che si riferiscono alle punizioni inflitte alle donne in tempo di guerra o agli uomini nei Paesi islamici per crimini sessauli come andare a letto con il nemico o violare il codice d'onore maschile e la "verginità sessuale" [2]. Ogni volta che parlo di questo caso non riesco a capire come una simile isteria sia potuta scoppiare. Il caso Nieznalski testimonia a mo’ di barometro il degrado in cui versa la democrazia della Polonia.
Che cosa ha fatto questa giovane artista di 33 anni (sottolineiamo che ella ha oggi "l'età di Cristo"!) alla società polacca per meritare una tale valanga di odio? Nel gennaio 2001 un gruppo di giovani skinheads, il responsabile delle Gioventù Pan-polacche di Danzica e due deputati della Lega delle famiglie polacche (Gertruda Szumska e Robert Strak) hanno occupato "l'isola - Progresso", la galleria d'arte studentesca presso l'Accademia delle Belle Arti di Danzica, subito dopo la chiusura della mostra di Dorota Nieznalska. Gli occupanti, avvisati da una trasmissione della televisione privata TVN, hanno preteso che la galleria esponesse e rimettesse l'opera "Pasja [3], che era appena stata rimossa.
L'opera consisteva in una scatola luminosa a forma di croce d’acciaio nella quale era stata incorporata una foto riproducente degli organi genitali maschili "inoffensivi", cioè in stato di riposo. Un video, che mostrava gli esercizi di un giovane uomo in una palestra di culturismo, completava l'opera.
Il messaggio era chiaro: si trattava di una critica nei confronti delle ossessioni di corpi potenti e muscolosi e del culto della forza fisica che impone ai giovani di sacrificare con passione lunghe ore di allenamento doloroso e prossimo all’auto-distruzione. E tutto in nome di un potenza sacralizzata che dovrebbe portare alla superiorità fisica. Ovvero: l'autoerotismo maschile camuffato come culto quasi religioso della guerra domina la nostra civiltà. Oppure, secondo un’interpretazione più conservatrice: l'ideale contemporaneo della virilità s’è allontanato dall’ideale della Croce, dall’ideale cristiano di compassione e di solidarietà per abbracciare il culto della violenza e della illusione dell’onnipotenza maschile. Un’altra delle opere di Nieznalska intitolata "L’Onnipotenza: genere maschile" (2000) preannunciava già la critica dell’autoerotismo maschile degli esercizi fisici, che nel caso delle donne diventa un’educazione violenta ( "genere femminile", 2001) [4].
Per saperne di più: http://www.brightsfrance.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=1380

Condannata, Dorota Nieznalski ha fatto appello.
In appello, nel giugno 2009, l'artista è stata assolta.
Il quotidiano Gazeta Wyborcza ha intitolato la notizia: "vittoria della ragione"
Il procuratore ha fatto però appello contro questa assoluzione.
Un Tribunale deve ora pronunciarsi sulla ricevibilità di questo domanda.
L’associazione umanista polacca ha chiesto di inviare delle lettere sia al procuratore che al presidente di questo tribunale.
Si troveranno gli indirizzi sulla lettera inviata da David Pollock al sito della Federazione umanista europea:
http://www.humanistfederation.eu/download/280-Poland%%
Il promotore dell’associazione umanista polacca è Andrzej Dominiczak dominiczak@wp.pl

giovedì 4 marzo 2010

MATRIMONIO GAY DAVANTI ALLA CONSULTA (di Luigi Tosti)



Il 23 marzo 2010, cioè tra 19 giorni, la Corte Costituzionale è chiamata a decidere sulla questione di illegittimità costituzionale delle norme civilistiche che vietano ai gay e alle lesbiche di contrarre matrimonio, qui in Italia.
Questo evento è circondato da uno strano quanto assordante silenzio, dietro il quale covano “grandi manovre” clerico-fascio-leghiste.
D’altro canto, se una sentenza della Corte Europea che ha condannato l’Italia a rimuovere i crocifissi dalle aule pubbliche ha scatenato un putiferio di gran lunga superiore al terremoto dell’Aquila, c’è da chiedersi cosa accadrà se la Corte, malauguratamente, dovesse accogliere l’eccezione di incostituzionalità.
Si vocifera che le truppe Pontificie si stiano ammassando ai confini della propria Colonia, pronte ad invaderla se la Consulta osasse condividere le censure sollevate dal Tribunale lagunare di Venezia. Cataste di legna si stanno ammassando in tutta segretezza in Campo dei Fiori per far cristianamente ardere i giudici comunisti che infestano la Corte Costituzionale (Benedetto 16 ha già depositato la lista degli eretici). Vittorio Feltri sta febbrilmente consultando il Dizionario del perfetto oltraggiatore per coprire di ingiurie gli “ubriaconi” giudici costituzionali che osassero intaccare i dictat di Santa Mamma Chiesa sul matrimonio e sulla sacra famiglia cattolica. Pierferdinando Casini, Silvio Berlusconi ed Umberto Bossi hanno già steso la modifica della Costituzione per ribaltare, con decreto-legge, qualsiasi deprecabile pronuncia che sancisca che “anche gli omosessuali appartengono alla specie umana degli homo sapiens”.
Ma di che stiamo parlando? Quale sarebbe l’evento epocale così tanto temuto da Santa Mamma Chiesa?
Cercherò di essere chiaro e sintetico, narrandovi questo breve “nanetto”.
Immaginate che vi siano tre coppie, legate sentimentalmente, che convivano in tre casette a schiera affiancate: la prima è formata da Mario e Giovanna, due eterosessuali; la seconda da Edoardo e Walfrido, due gay; la terza da Katia e Layla, due lesbiche.
Orbene, a nessuno -salvo che al Filosofo Buttiglione- verrebbe in mente di obiettare che SOLO la coppia eterosessuale abbia il “diritto” di convivere e che, per contro, alle due coppie omosessuali sia “VIETATA” la pari opportunità: non esiste, infatti alcuna norma che giustifichi una discriminazione del genere e, al contrario, l’art. 3 della Costituzione sancisce la pari dignità e la piena eguaglianza dei cittadini senza distinzione di “sesso”, sicché a nulla rileva, dunque, che una persona, per natura, indole o tendenza, sia uomo o donna o omosessuale.
Immaginate ora che dopo circa 8 anni Mario e Giovanna decidano di sposarsi per “regolarizzare” la loro convivenza, volendo così tutelare i propri diritti ereditari e di assistenza reciproca. Essendo di fedi diverse (Mario è islamico e Giovanna è cattolica) si rivolgono all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza e gli chiedono se questa “diversità” rappresenti un impedimento al matrimonio.
L’Ufficiale di Stato civile li tranquillizza immediatamente dicendo: “Ma per carità!! Lo Stato Italiano non è mica la Chiesa Cattolica, che impedisce i matrimoni tra cittadini di fede diverse! Noi siamo in Italia, e in Italia vige il principio fondamentale dell’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, senza distinzioni -tra l’altro- di razza, sesso e, per l’appunto, di religione! L’Italia, poi, a differenza del Vaticano ha sottoscritto la Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo e l’art. 12 di tale Trattato consacra come “diritto inviolabile” dell’uomo e della donna quello di “sposarsi e formare una famiglia”: e si tratta di un diritto del “singolo” “individuo” che, in base all’art. 14, “deve essere garantito senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione etc.”, sicché sarebbe incostituzionale e lesivo del diritto “inviolabile” al matrimonio precludere ad un singolo uomo o ad una singola donna la facoltà di formarsi una famiglia per motivi di discriminazione sessuale, razziale o religiosa.”
Rassicurati da questa risposta, Mario e Giovanna convolano rapidamente a nozze.
Ritornati dal viaggio nuziale, i due novelli sposi incontrano Edoardo, Walfrido, Katia e Layla, di cui sono amici, e raccontano loro di essersi sposati per “regolarizzare” la loro oramai decennale convivenza.
Le due coppie omosessuali, invogliate da questo racconto, decidono anch’esse di sposarsi e, dunque, si presentato davanti allo stesso Ufficiale di Stato civile. Quando questi, però, capisce di trovarsi di fronte a due coppie omosessuali, oppone un garbato ma netto rifiuto alle pubblicazioni.
Al che i quattro omosessuali obiettano: “Perché mai non ci sarebbe consentito sposarci? Ma non è stato lei a riferire ai nostri due amici che “tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali senza distinzione di sesso” e che il “matrimonio è un diritto inviolabile di ciascun uomo e di ciascuna donna e che, dunque, deve essere garantito senza alcuna discriminazione (tra l’altro) di “sesso”? E non è forse discriminatorio privare ciascuno di noi del “diritto inviolabile di matrimonio” per ragioni legate alla nostra “sessualità”? Ma se è vero -come Lei ha solennemente affermato ai nostri amici- che “ciascun uomo e ciascuna donna ha il diritto, a partire dall’età maritale, di sposarsi e di formare una famiglia” -come sancisce l’art. 12 della Convenzione sui diritti dell’uomo- perché mai Lei nega ai qui presenti Edoardo, Walfrido, Katia e Layla questo diritto? Forse gli omosessuali sono esclusi dal genere umano? Ma non è stato forse Lei a dire ai nostri amici che l’art. 14 della Convenzione sancisce che “il godimento dei diritti inviolabili -tra i quali rientra quella al matrimonio- deve essere garantito a qualsiasi essere umano, senza distinzione di religione e di sesso”? E allora, per quale oscuro motivo Edoardo e Walfrido -che si amano e convivono da dieci anni come Mario e Giovanna- e Katia e Layla -che si amano e convivono anch’essi da undici anni- dovrebbero vedersi precluso il diritto di sposarsi e di formare delle famiglie?”
E l’Ufficiale di Stato civile, con prontezza clerico-fascio-leghista, ribatte: “Ma per carità, nessuno vi vuole privare del vostro sacrosanto diritto di matrimonio e di formarvi delle famiglie. Basta soltanto che Edoardo decida di sposarsi con Katia -anziché con Walfrido- e che Laila decida, a sua volta, di sposarsi con Walfrido, anziché con Katia: così il problema è "risolto", io posso fare le pubblicazioni e nessuno di voi potrà mai lamentarsi di essere stato “discriminato”, perché in realtà il “diritto di sposarvi” lo Stato italiano ve lo concede”.
Ma io non amo Katia”, obietta Edoardo, “ed io non amo Walfrido”, obietta Layla.
Ma cosa volete, non potete mica avere tutto e pretendere di essere “uguali” alle persone “normali”, voi “omosessuali” di merda!! Ma non lo sapete che la Chiesa sino a due secoli or sono vi bruciava sui roghi e ancora oggi vi considera dei peccatori e dei depravati?? Qui in Italia comanda la Chiesa, non potete mica pretendere di venire a dettare legge proprio voi, che siete dei depravati peccatori!!!
Se volete sposarvi, PENTITEVI, CURATE le vostre DEVIANZE e la vostra DEPRAVAZIONE e, poi, ritornate davanti a me con la “sessualità corretta” e con il partner giusto
”.
Questo è quello di cui -in estrema sintesi- si dovranno occupare i giudici “ubriaconi” della Consulta: leggeremo una sentenza presa in nome della Giustizia e dell’Uguaglianza -ancor prima che “In nome del Popolo-bue Italiano”- oppure una sentenza presa “In nome di Santa Mamma Chiesa”?
Luigi Tosti, magistrato rimosso, 4 marzo 2010.

mercoledì 3 marzo 2010

PETIZIONE INTERNAZIONALE: PUBBLICATA UNA PRIMA LISTA DEI SOTTOSCRITTORI

Dal link: http://www.cilalp.org/spip.php?article343

En défense du juge Tosti /In defense of Judge Tosti/ Zur Verteidigung des Richters Tosti / En defensa del juez Tosti
APPEL A SIGNATURES
Friday 19 February 2010 by cilalp_2 popularity : 100%
APPEAL for Endorsement
Italian Judge Tosti had been condemned to serve a 7 month-term of imprisonment because he had refused to administer justice under a crucifix. This ruling was quashed by the Cassation Court in July, 2009. This second ruling shows that Judge Tosti’s attitude was in conformity with the Law and common understanding. Seeking revenge, the Supreme Magistrature Council dismissed Judge Tosti on January 22, 2010. Judge Tosti has decided to appeal against the decision before the Cassation Court of the Italian Republic.
The undersigned endorsers express solidarity with Judge L. Tosti
Marc Blondel, President Libre Pensée française Christian Eyschen, General Secretary Libre Pensée Jean-Marc Schiappa, President I.R.E.L.P (Institut de Recherche et d’Etude de la Libre Pensée) Lepeix Roger, Member of the Executive Council of International Humanist and Ethicla Union (IHEU)
and demand :
No administrative or penal sanction for refusing to favor a belief! Freedom of conscience! Equality for all citizens!
Family Name: First Name Capacity: Country: send to libre.pensee@wanadoo.fr
Le juge italien Tosti avait été condamné à 7 mois de prison pour avoir refusé de rendre justice sous un crucifix. Cette condamnation a été cassée par la cour de cassation en juillet 2009. Cette décision montre que l’attitude du juge Tosti est conforme à la loi et à l’intelligence humaine. Cherchant à prendre revanche, le 22 Janvier 2010 le Conseil Supérieur de la Magistrature a révoqué le juge Tosti. Celui-ci a décidé de faire appel devant la Cour de Cassation de la République italienne.
Les soussignés adressent leur solidarité au juge L. Tosti
Marc Blondel, Président de la Libre Pensée française Christian Eyschen, Secrétaire général de la Libre Pensée Jean-Marc Schiappa, Président de l’I.R.E.L.P (Institut de Recherche et d’Etude de la Libre Pensée) Lepeix Roger, Membre du Comité Exécutif de l’Union Internationale Humaniste de Laïque (IHEU)
et affirment :
Aucune sanction pénale ou administrative pour avoir refusé de valoriser une religion !
Liberté de conscience !
Egalité des citoyens !
signataires de l’appel - première liste
NOM
Prénom
Qualité
Pays
ALBERTO
Carlos
Salarié et étudiant
Argentine
BERMEJO
Soledad
Architecte
Argentine
BLANCA CASTRO
Lidia
Psychologue
Argentine
CASTRO NEGRIN
Orlando
Miembro de Argatea
Argentine
COSCHIGNANO
Florencia
Professeur d’Art
Argentine
DE BENITO
Ana Maria
Docente Universitas
Argentine
ERBETTA
Oscar
Retraité
Argentine
GALANTINI
Guillermo
Docente
Argentine
GRANDE
Alfredo
Medico Psiquiatra
Argentine
MORAGUES
Eduardo
Docente
Argentine
PASCUALI
Francisco
Etudiant
Argentine
RAMOS
Ernesto
Jubilado
Argentine
RODRIGUEZ TORRES
Francisco Gabriel
Technicien informatique
Argentine
ROSSI
Fernando E.O.
Periodista
Argentine
RUMI
Guido
Etudiant
Argentine
TAMPIERI
Susana
Presidente de "Sociedad Humanista-Etica Argentine "Deodoro Roca"
Argentine
TORRES
Alejandro Edgardo
Ingenieur agronome
Argentine
VALLEJOS
Sebastian
Gerente-Palnet
Argentine
VENTURA
Rodriguez
Miembro de Argatea
Argentine
AMTHOR
Danièle
Traductrice
Belgique
BALLANT
Jean
Enseignant retraité
Belgique
BARTSCH
Pierre
Prof. Hon. Fac. Médecine Univ. de Liège
Belgique
CAERS
Henri
retraité
Belgique
DE MEUR
Gisèle
Professeur à l’Université Libre de Bruxelles
Belgique
DECOSTRE
Nicole
Professeur retraitée, traductrice
Belgique
DEGAUQUIER
Bernard
Juge consulaire
Belgique
DEMONCEAU
Bertrand
Juriste libre et économiste libéral
Belgique
DERUETTE
Serge
Professeur à l’UMONS et aux FUCAM
Belgique
DERVAUX
Jacques
Libre Penseur
Belgique
DESTREE
Etienne
Architecte
Belgique
DEVERVER
Marc
Belgique
DIFFRANG
Nadine
Fonctionnaire européen à la retraite
Belgique
DINON
Philippe
Citoyen
Belgique
DISCALCIUS
Monique
Journaliste
Belgique
DONY
Jean-Claude
Retraité
Belgique
DUPONT
Laurent
Citoyen
Belgique
GALLARDO
Sylvia
Retraitée
Belgique
GREENS
Jean-Pol
Technicien
Belgique
HAUET
Michèle
Médecin
Belgique
HERMANCE
Clément
Pharmacien
Belgique
LEJEUNE
Pierre
Dr. SC
Belgique
LEPAGE
Yvan
Professeur
Belgique
LIENARD
Georges
Ancien Président du C.A.L. de Belgique, ancien secrétaire général de la F.H.E.
Belgique
MAASSEN
Philippe
Médecin
Belgique
MAINIL
Pierre J.
Ingénieur des Mines - Artiste - Libre Penseur
Belgique
MORELLI
Anne
Professeur à l’Université Libre de Bruxelles
Belgique
ORBAN
Rosine
Professeur d’Anthropologie Biologique, Univ Libr. de Brux.
Belgique
PETTIAUX
Nicolas
Professeur
Belgique
SAIVE
Michèle
Libre Penseuse
Belgique
STERLING-PETTIAUX
Isabelle
Docteur en médecine cardiologue
Belgique
SUSANNE
Charles
Professeur
Belgique
TOUZANIE
Sam
Comédien
Belgique
VAN BOCKSTAL
Diane
Belgique
VAN DER HAEGEN
Tony
Vice Présiden de l’Association Européenne de la Pensée Libre
Belgique
VERDEUR
Pierre-Jacques
Pataphysicien
Belgique
Dr. VERHEYEN
Rudi Baron
EM. Pof. Universiteit Antwerpen
Belgique
VERMEULEN
Myriam
Belgique
VOISIN
Marcel
Enseignant retraité
Belgique
VREBOS
Jacques
Docteur en médecine
Belgique
WAYENS
Francis
Membre de la Maison de la Laïcité d’Alembert asbl
Belgique
WILLEKENS
Thérèse
retraitée
Belgique
NKUNZIMANA
Paul
Professeur d’Université
Burundi
MBILLE
Martin David
Président Association of Rationalist and Freetkinkers of Cameron
Cameroun
BRODERICK
William
Canada
GONTARD-ZELINKOVA
Dagmar
Humaniste et Libre Penseur
Canada
MOLLER
Peter
Humanist Officiant - Treasurer Ontario Humanist Society
Canada
MIGEOTTE
Paul
Enseignant à la retraite Chevalier de l’Ordre de Léopold
Canada (Qu)
GONZALEZ SOLA
Mikel
Comité d’appui à Informacion Obrera
Espagne
HIGUERAS MARTINEZ
Lorenzo
Documentaliste, militant de la liberté de conscience
Espagne
NAVARRO LAMOLDA
Manuel
Secrétaire de Andalousie laïque et responsable de l’observatoire de la laïcité en espagne
Espagne
RIBA
Albert
Président de l’Union des Athées et des Libres Penseurs
Espagne
VERHULST
Olivia
Membre de l’Ass. Europ. de la Pensée Libre, Libre penseur et citoyenne
Espagne
BARBE
Michel
Agrégé d’histoire et Géographie
France
BOURDIN
Gérard
Professeur retraité
France
BREMOND
Hansi
Assistant d’éducation
France
BRILLANT
Pierre
Etudiant
France
BRUNEL
Françoise
MCF honoraire d’histoire Univ Paris 1
France
CHARRY
Coralie
Libre Penseuse
France
CHATEIGNER
Jean-Jacques
citoyen
France
CORBIERE
Alexis
Conseiller de Paris - Premier Adjoint du 12ème Arr., Secrétaire national du Parti de Gauche
France
EFRATAS
Pierre
Ecrivain
France
GELBARD
Maurice
historien de la loi de séparation
France
GODICHEAU
Michel
"Droit et Laïcité ", Libre Pensée
France
GODICHEAU
François
Professeur Université Bordeaux 3
France
GOURET
Christian
Gérant de société
France
JAMIN
Marina
Orthophoniste
France
JOUTEUX
Daniel
Directeur d’école retraité, auteur
France
KOVOTCHIKHINE
Stéphane
Maître de Conférence d’Histoire du Droit - Univ de Bourgogne
France
LACOSTE
Alain
Enseignant retraité
France
LAFOUGE
Jacques
Vice-Président de la FNLP
France
LALMY
Pascal-Eric
Secrétaire National du Parti des radicaux de Gauche
France
LELONG
Guy
Ecrivain
France
LEROUX
Bertrand
Retraité éducation nationale
France
MANDEL
Freddy
Retraité
France
OVTCHARENKO
Claude
Libre Penseur
France
PAGEARD
Michel
Libre Penseur
France
PAPP
Julien
Professeur retraité, historien
France
PERRON
Nicole
Professeur retraitée, Libre Penseuse, Présidente Hon. de l’IRELP
France
PERRON
Lucien
Professeur retraité, Libre Penseur
France
POTTIER
Michel
Journaliste et syndicaliste
France
ROZE DES ORDONS
Raymond
Consultant
France
RUPPE
Martine
Présidente du Comité ornais de défense de la Laïcité
France
SIMONNET
Serge
Retraité enseignement public
France
SINGER
Claude
Directeur de l’Idée Libre
France
THIEBAUD
Guy
Chef d’entreprise, Libre Penseur
France
VERDIER
Véronique
Philosophe
France
ALI
F.
Grande Bretagne
BROWN
David
Artiste Peintre
Grande Bretagne
CW
Concordat Watch
Grande Bretagne
KANTZOS
Alex
Musician
Grande-Bretagne
LIDDLE
Terry
Freethought History Research Group
Grande-Bretagne
McARTHUR
Edmund
Secretary Freethought History Research Group
Grande-Bretagne
MILLS
Colin
Personal capacity
Grande-Bretagne
NSS
National Secular Society
Grande-Bretagne
POLLOCK
David
President European Humanist Federation
Grande Bretagne
TEHRANI
Dabir H.
Professor Heriot-Wlt University
GB (Scotland)
ALCALAY
Nina
Professeur de danse contemporaine
Grece
ANTHIMIADOU
Galina
Engineer
Grece
DELITHANASSI
Maria
Journaliste
Grece
Dr. MOLHO
Rena
Historian
Grece
GKLIATI
Mariana
Law Student
Grece
KALAÏTZIS
Efstratios
Grece
KALOVYRNAS
Leo
Psychotherapist, author
Grece
KARATZOGLOU
Michael
Public service
Grece
MARNEZIS
Ioannis
Information Technology Engineer
Grece
OIKONOMIDIS
Alexis
Journaliste
Grece
PANAYOTE
Dimitras
Spokesperson, Greek Eksinki Monitor
Grece
PAPANIKOLATOS
Nafsika
Spokeperson, Minority Right Group
Grece
TSAKONA
Georgia
Grece
VASSILIADIS
Demetriux
Public Servant
Grece
VLAMI
Evangelia
Lesbian Activist
Grece
Dr. GOPARAJU
Vijayam
Executiv Drirector, Atheist Center
Inde
KNUTSSON
Hope
President of SIDMENNT - The Icelandic Humanist Association
Islande
ESTRELLA TAMPIERI
Hugo Daniel
Presidente CFI/Italia - Professore Università di Pisa, Co-Fondatore CILALP
Italie
MANTELLO
Maria
Présidente de la Fédération de la Libre Pensée italisenne "Giordano Bruno"
Italie
NACCIARITI
Fiorenzo
Electricien
Italie
THAPA
Jyoti
Private Citizen
Nepal
SANKARI
Nina
Pologne
SKODA
Rastislav
Docteur Vétérinaire
Slovaquie
ALBERTI
Arnaldo
ASLP
Suisse
FREHNER ABLINGER
Marianne
Freidenkerinnene Wintherthur
Suisse

Dal link: http://www.laicismo.org/PHP/p_documento.php?id=11813

LISTADO DE FIRMANTES A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO DE LA LAICIDAD DE ESPAÑA
Nombre: Francisco
Apellidos : Delgado Ruiz
Calidad: Presidente de Europa Laica
País: ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Manuel
Apellidos: Navarro LamoldaCalidad: Secretario Andalucía Laica y Observatorio de la Laicidad Vicepresidente Europa LaicaESPAÑA+++++++++++++++++++++++++++++++++Nombre: PabloApellidos: Laguna SánchezCalidad: Jóvenes Laicistas de Andalucía LaicaPaís: España++++++++++++++++++++++++++++++++Nombre: CarmenApellidos : San Segundo CorderoCalidad/ocupación: profesora y miembra de Adalucía Laica País: España *************************************************Nombre: MiguelApellidos : Campillo OrtizCalidad/ocupación: Empleado. Miembro de Andalucía Laica País: España+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Nombre: Fernando EstebanApellidos : LozadaCalidad: Presidente de la Asociación Civil Ateos Mar del Plata -Director del Congreso NAcional de Ateísmo en Argentina. País: Argentina+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Nombre: CARLOS ADRIANApellidos : QUINTANACalidad: Secretario de la Asociación Civil Ateos Mar del Plata País: ARGENTINA*********************************************************Nombre: MANUELApellidos :LUQUE MUÑOZCalidad/ocupación: COORDINADOR DE CORDOBA LAICA País: ESPAÑA++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Nombre: FranciscoApellidos: Valladares ParrillaCalidad: BiologoPaís: Espana+++++++++++++++++++++++++++++++++++++Nombre: LucianoApellidos: TantoCalidad: PeriodistaPAIS: salta (ARGENTINA)++++++++++++++++++++++++++++++++Nombre: ANA JOSEFAApellidos : MORENO BENAVIDESCalidad: ABOGADA LITIGANTEPaís: COLOMBIA+++++++++++++++++++++++++++++++Nombre: RafaelApellidos: Cobano VillenCalidad: ActorPais: ESPAÑA+++++++++++++++++++++++++++++++Nombre: Maria Victoria E.Apellidos :Juncal BlancoCalidad: Graduado Social País: Pontevedra (Galiza) España+++++++++++++++++++++++++++++++++Julio VelascoPontevedraEspaña+++++++++++++++++++++++++++++++++Nombre: JoséApellidos: Mantero GarcíaCalidad: EscritorPaís: España++++++++++++++++++++++++++++++Charo Hernández MorenoMaestraEspaña++++++++++++++++++++++++++++Nombre: jose manuelApellidos : perez trujillo País: españa++++++++++++++++++++++++++++Nombre: Francisco JavierApellidos: Hidalgo CarmonaCalidad: Miembro de Granada Laica y Jóvenes Laicistas. Estudiante de HistoriaESPAÑA+++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Inés
Apellidos: Gallastegui Amiama
Calidad: Periodista y miembro de Granada Laica
ESPAÑA
+++++++++++++++++++
CARLOS
PASTORIZA AVILÉSESPAÑADOCENTE
++++++++++++++++++++++++++
Vicente Sebastián
Reale
Sacerdote Católico
Argentina
+++++++++++++++++++++++++
Nombre: Andrés Apellidos : Llopis GarridoCalidad: Ciudadano País: españa
++++++++++++++++++++++
Nombre: Martin
Apellidos: Sagrera
Calidad: Sociólogo (miembro de Europa Laica)
(España)
+++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Aurora Apellidos : Gonzálvez CondeCalidad: estudiante de posgrado en Derechos Humanos País: España
++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: RománApellidos : Sánchez OrtegaCalidad: Diseñador País: España+++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Miguel
Apellidos : Sagüés Navarro
Calidad: Laico, librepensador, militante de PSOE, CCOO, colaborador de Europa Laica
País: España, Madrid
++++++++++++++++++++++++++++
José AntonioRuiz BarrancoPintorEspaña
++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: César
Apellidos : Puche Benavides
Calidad: Director de Ceremonia Civil S.L.
País: España
+++++++++++++++++++++++++
Nombre: Angela
Apellidos : Munuera Bassols
Calidad: Escritora
País: España
+++++++++++++++++++++++
FERNANDO
DE LOS MOZOS MARQUÉS
ABOGADO
ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Juan ManuelApellidos : Zurita ContrerasCalidad: bibliotecarioPaís: Córdoba -España
+++++++++++++++++++++++++
Nombre: Ana Isabel
Apellidos : Beriáin Burgui
Calidad: Profesor enseñanza Secundaria (Jefe Departamento)
País: España
++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Luis Apellidos: Cruz LópezCalidad: periodista, crítico cinematográfico, productor y conductor del ciclo radial "Sin nomenklaturas"
País: Argentina
++++++++++++++++++++++
Nombre: ÓscarApellidos: Menéndez LidónCalidad: Periodista de cienciaPaís: España
+++++++++++++++++++++
Nombre: Mª Luisa
Apellidos: Vílchez RodríguezCalidad: Granada Laica.País: España.
+++++++++++++++++++++++
Nombre: Hugo
Apellidos: Estrella TampieriCalidad: Profesor Universitario y Presidente CFI/ItaliaPisa, Italia
+++++++++++++++++++++++
Nombre: Raul
Apellidos: Romanillos villalbaCalidad: profesional de la industria cinematograficaPaís: España
+++++++++++++++++++++++++
Nombre: Miguel
Apellidos :Fernandez Sañudo
Calidad: Miembro de Europa Laica. Jubilado
País: España
++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Vicente Apellidos : Iranzo FernándezCalidad: Profesor de Física, UPCPaís: España
+++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Luis
Apellidos : Vega Domingo
Calidad: Presidente de AMAL - Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores
País: España
+++++++++++++++++++++++++
Nombre: InmaculadaApellidos: Hermosín ZambranoOcupación: AdministrativaPaís: Andalucía, España
++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Albert
Apellidos : Moliner Fernández
Calidad: Teólogo
País: España
++++++++++++++++++++++++
Nombre: Juan IgnacioApellidos: Manrique BerkiProfesión: Trabajador SocialCiudad, País: Madrid, España
+++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: ESPERANZA
Apellidos: COTILLAS PEREZCalidad: MIEMBRO DE CUENCA LAICAPaís: ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Germán
Apellidos : Rodríguez Criado
Calidad: Doctor en Medicina, Pediatra genetista clínico, jubilado, defensor de los derechos humanos en todo el mundo
País: España
+++++++++++++++++++++++++
Nombre: Gonzalo
Apellidos : Torné Valle
Calidad: Artista plástico
País: España
++++++++++++++++++++++++
Nombre: Elvira
Apellidos: Pérez Yruela
País: España
+++++++++++++++++++++++++
Nombre: Eduardo Apellidos :Soto PérezCalidad: Coordinador Cuenca Laica País: España
+++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Guillermo AlbertoApellidos: GómezCiudadano IngenieroPaís República Argentina++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Alejandro
Apellidos : Agostinelli
Calidad: Periodista. Editor de Magia Crítica (www.magiacritica.com.ar)
País: Argentina
++++++++++++++++++++++++++
nombre: Isaías Armando
Apellidos: Martinez MedinaCalidad: Médico-Odontólogo miembro de Granada Laica
País: ESPAÑA
++++++++++++++++++++++
Nombre: Elvira
Apellidos: Siurana ZaragozaCalidad: EditoraESPAÑA+++++++++++++++++++++
Nombre: GorkaApellidos : Lizaso PérezCalidad: MúsicoPaís: País Vasco ESPAÑA
++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Alicia
Apellidos : Montoro Romojaro
Calidad : Europa Laica
Pais: España
+++++++++++++++++++
Nombre: Rafael
Apellidos : Fuentes-Guerra Soldevilla
Calidad/ocupación: vocal educación Granada Laica. Geógrafo urbanista
País: España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Adela Sara
Ledoux Caballero
URUGUAY
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Julio BaenaProfesor de literatura española, Universidad de ColoradoUSA
++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Alexis
Apellidos : Colina
Calidad: Productor de Radio Programa: "La Cuadrilla del Culebròn"
País: Caracas - Venezuela
++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: José Luis
Apellidos : Cerdán Vallejo
Calidad: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
País: España
+++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: AmparoApellidos: Alonso gamalloCalidad: profesoraPaís: España (residente en México)
++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: EnriqueApellidos: García GarcíaCalidad: arqueólogoPaís: México
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: SUSANA ELISA
Apellidos : TAMPIERI
Calidad: PRES. SOCIEDAD HUMANISTA ÉTICA ARGENTINA "DEODORO ROCA", MIEMBRO DE NÚMERO ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES DE MENDOZA
País: ARGENTINA
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Magalí
Apellidos : Minvielle
Calidad: trabajadora no docente de universidad nacional
País: Argentina
+++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Francisco Ranea Munill
Profesion: DUE (Diplomado universitario en enfermeria).
España.
+++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Juan Luis
Apellidos : de Benito González
Calidad: Doctor en Químicas
País: España
+++++++++++++++++++++++++
Manuela
Amigo Adamut
Funcionaria
ESPAÑA
++++++++++++++++++++++
Luis Fernando López-Trejo DíazDoctor Arquitecto
ESPAÑA
++++++++++++++++++++++
Nombre: Belén
Apellidos : Burgos Nieto
Calidad: Miembro de Europa Laica
País: España
++++++++++++++++++++++
Francisco
Moya Muñoz
Sociólogo. Granada Laica
España
+++++++++++++++++++++
José
Requena López
Arquitecto Técnico
ESPAÑA
++++++++++++++++++++++
Pedro
Muñoz Trillo
Andalucía Laica
ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++
Nombre: MercedesApellidos: Toro GarzónCalidad: Maestra. Granada LaicaPais: España
++++++++++++++++++++++
Sonia
Marín Galiano
Miembro de Europa Laica
ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++
Nombre: Alejandro
Apellidos: Frias
Calidad: Director Revista Serendipia
País: Mendoza, Argentina
+++++++++++++++++++++++
Nombre:JAVIER
Apellidos :SORIANO FAURA
Calidad: MÉDICO
País: ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++
Pilar S-InfanteEduardo Mijares MagantoMadrid (España)
++++++++++++++++++++++++
Nombre : Luis
Apellidos: Pons Martí
Calidad : Profesor de Enseñanza Secundaria (Jubilado)
País : España
++++++++++++++++++++++++
Henry
Arias Alanes
Músico
Suecia.
+++++++++++++++++++++++++
Noemi Herreras Cañibano
Profesora de Educación Secundaria. Concejala por el PSOE y miembro de Europa Laica
ESPAÑA +++++++++++++++++++++++++
Marcelino HerreroMiembro de Europa laicaEspaña
+++++++++++++++++++++++++
Mónica Tarducci
Directora de la Maestría en Estudios de Familia. Universidad de San Martin.
Argentina
++++++++++++++++++++++++++
Nombre: ClaudiaApellidos : MauriCalidad: docente - Casa de la Mujer (Derechos sexuales y reproductivos y prevencion de las relaciones afectivas violentas)País: Argentina
++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Guillermo
Apellidos : Martin Cabello
País: España
+++++++++++++++++++++++++++
Eukeni
Sustaeta Oianguren
Desempleado
Euskal Herria
+++++++++++++++++++++++++++
Cristobal Gil Rojas España
++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: PilarApellidos : Pallas LópezCalidad/ocupación: jubilada País: España
++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: NuriaApellidos : MORILLO VAZQUEZ Calidad: ciudadana, defensora laica de la libertad y libre pensamiento
País: ESPANA
+++++++++++++++++++++++++++++++
Jose Luis
Barillas Cifuentes
ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Rafael
Apellidos : Fuentes-Guerra Soldevilla
Calidad/ocupación: vocal educación Granada Laica. Geógrafo urbanista
País: España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: AlfredoApellidos : MorenoCalidad: Informático, Responsable de Tecnologías de la Información del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) www.institutomemoria.org.arPaís: Argentina
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Federico BärEmpleado retiradoArgentina
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Ricardo Lorenzo
Apellidos : Martín Armas
Calidad/ocupación: Miembro Málaga Laica (Andalucía Laica-Europa Laica)
País: España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mariana
Hellin,
Abogada
Argentina
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Marilo TudelaAma de casa Estado Español
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Naomi Apellidos : OwenCalidad: Profesora País: España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre:; Manuel
Apellidos: Serrano López
Secretario de "FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD"
ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Aída Ejarque
médica
Argentina
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Juan Apellidos : Rubio Lozano Calidad/ocupación: Maestro País: España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: FrankApellido: van GerwenCalidad: traductorPaís: Países Bajos
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Miguel Ángel
Valdivia Morente,
profesor y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén (España)
ESPAÑA
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Manuel
Apellidos : Cobo Pérez
Calidad: Dpto. producciones televisivas canal "Erde und Mensch"
País: Alemania
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Joaquín Bovisio.
Médico. Miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
República Argentina
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: BeniciaApellidos: Reyes CamachoCalidad: Profesora de Bachillerato. Miembro de Granada LaicaPaís: España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Jesús Apellidos: Menéndez PérezCalidad: Profesor de Enseñanza Media. Miembro de Granada LaicaPaís: España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Javier
Apellidos : Escudero Escudero
Calidad: Secretario de Cáceres Laica - Extremadura Laica
País: España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MilagrosRieraPresidenta de la Sociacion Ateos y RepublicanosFrancia
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: PAULINO CÉSARApellidos : PARDO PRIETOCalidad: PROFESOR DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓNPaís: ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre M Luisa
Lacuesta Contreras
Professora
València (España)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dolores Pèrez Velázquez,
Licenciada en Filosofía y profesora.
ALEMANIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Ernesto
Apellidos: Noguerol Noguerol
Calidad/ocupación: Empleado Público
País: España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre : Antonio
Apellidos : Martínez Lara
Calidad : Maestro jubilado. Miembro activo del colectivo laicista Andalucía Laica.
Maestro de español para inmigrantes con Linares Acoge.
ESPAÑA
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Carmen
Ros Ruiz
FRANCIA
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Carlos
Saura Garre
Miembro de Europa Laica
España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Carmen Rueda Parras
Profesora
España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Mª Eugenia
Apellidos. Velasco de las Heras
Calidad: Funcionaria
País: España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Victorio
Gil Martin
Empresario
ESPAÑA
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NOMBRE: SANTOS
APELLIDOS: SANTEIRO FERNANDEZ
CALIDAD: Miembro de Aranjuez Laica
PAIS: ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LEÓNIDAS
COLAPINTO
ABOGADO - ESCRITOR
ARGENTINA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: David Alejandro
Apellidos : Osorio Sarmiento
Calidad: Estudiante de Periodismo
País: Colombia
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
IAN OLIVER MARTINPO Box 1500Groton, CT 06340 EEUU
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Antonio del Río Fenández
Secretario de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid
España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fernando
Sanjuan de la Rocha
Informático
España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Pedro
Apellidos : Taracena GilCalidad: Fotógrafo, periodista, montañero y ex director de formación de adultos.
País: España+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Edgar
Apellido: Canevari Parrilla
Calidad: Ciudadano obrero
Pais: Argentina
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
David
Reynaud
Argentina
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Elena
Bértolo Moreno
Bibliotecaria
Madrid España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Mª Teresa Apellidos : Sánchez LópezCalidad: Maestra. Miembro de USTEA País: España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Juan JoséApellidos : Villa OteroCalidad: Submarinista País: España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Ruiz Gomez, Juan CarlosApellidos: Ruiz GomezOcupacion : EnfermeroPais : España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Javier G. Ledesma y VeraCiudadano profesor de Ens. Secundaria y Universidad.ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
María cristina
Díaz.
Médica.
Santa Fe, Argentina.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NIEVES ARANDA CRUZDOCUMENTALISTAGRANADA, ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baldomero Manuel
Pavón PrietoESPAÑA
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Angel ArmandoApellidos :Lopez M. Calidad: Fundador de Ateismo desde Mexicali País: Mexico
+++++++++++++++++++++++++++++Nombre: Esther
Apellidos: Castro VelezCalidad: Gestora Residencia AncianosPais: España
+++++++++++++++++++++++++++++++
Carlos Parrado Iglesias
Presidente de la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid
España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Alfredo Márquez BarrigaCalidad: Director Instituto de Enseñanza Pais: España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Juan AntonioApellidos: Ruiz DíazCalidad: Profesor Enseñanza SecundariaPaís: España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
José Miguel Carrera AparicioProfesorEspaña
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Antoni
Sempere Ferrandiz
Asociación de Vecinos El Comtat. Cocentaina (Alicante)
España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Manuel Antonio
Apellidos : Díaz Gito
Calidad: Profesor universitario
País: España
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Antonio
Apellidos : Chaves FajardoCalidad/ocupación: Tecnico administración País: España
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Germán Ayala Povedano
Ingeniero Agrícola (jubilado)
España
++++++++++++++++++++++++++++++++
José Ruggieri
Médico
Argentina
++++++++++++++++++++++++++++++++
Alfredo Cárcamo PiñeiraCarteroEspaña
++++++++++++++++++++++++++++++++
NOMBRE: MANUELAAPELLIDOS: LITRÁN GALLEGOEN CALIDAD: FUNCIONARIA Y MIEMBRO DE EUROPA LAICAPAIS: ESPAÑA
++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Rafaela Apellidos : Pastor MartínezCalidad: Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres País: España
+++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Alberto JavierApellidos: Masete PardoCalidad: EstudiantePaís: España
+++++++++++++++++++++++++++
Nombre: JoaquimApellidos: Bernà i TorresCalidad: Profesor de SecundariaPaís: Valencià, España.
++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: José EnriqueApellidos: ÁlvarezCalidad: Ecologista País: España
+++++++++++++++++++++++++++
Ana Rosa
Plana Rodríguez.
Correos.
España.+++++++++++++++++++++++++++++
Eulalia
Plana Rodríguez.
Autónoma.
España.+++++++++++++++++++++++++++++
Joaquín
Plana Rodríguez.
Autónomo.
España.++++++++++++++++++++++++++++++
Enrique
Plana Rodríguez.
Autónomo.
España.++++++++++++++++++++++++++++++
Javier
Plana Rodríguez.
Autónomo.
España.+++++++++++++++++++++++++++++++
Francisco
Jiménez de la Torre.
Cocinero.
España.+++++++++++++++++++++++++++++++
Mercedes
Alamaraz Soriano.
Secretaria abogado.
España.++++++++++++++++++++++++++++++
Lidia
Ortega Blasco.
Correos.
España.++++++++++++++++++++++++++++++
Bernardo
Casacuberta Monge.
Correos.
España.+++++++++++++++++++++++++++++
Alba
Roig Plana.
Ejecutiva.
España.+++++++++++++++++++++++++++++
Judit
Plana Jansana.
Estudiante.
España.
+++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Juan Domingo
Apellidos: Sánchez Estopa
Calidad: Funcionario de la Unión Europea
País: (nacionalidad: España, residencia: Bélgica)
++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: José LuisApellidos: Sanjurjo LiñánCalidad: AbogadoPais :España
++++++++++++++++++++++++++++++
NyA: Luis Mazzarella
Profesión: Médico Psiquiatra
País: Argentina
+++++++++++++++++++++++++++++
Isaac
Hurtado Parrilla. Ciudadano español. Jaén (España).
+++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: VENTURETA
Apellidos : BALLÚS I VINYALLONGA
Calidad: ARMH-ER miembro de la junta directiva de l'as. para la récuperación de la Mémoria Historia, Exilio Républicano
País: ESPAÑA
+++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: JuanApellidos: Pro RuizCalidad: Historiador. Profesor de Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid
País: España+++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Ascensión
Apellidos: González Escañuela
Calidad: Enfermera
País: España
+++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: José
Apellidos: Cardona Martín
Calidad. Abogado. Miembro de Granada Laica
País: España
++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Juan CarlosApellidos: GalvánPaís: España
+++++++++++++++++++++++++++++++
Merce RenomProfesora d'EsquiGironaEspanya
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Javier
Apellidos : Gómez Merino
Calidad: Socio de Europa Laica
País: España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre : IsabelApellidos: Naveros MateoCalidad: Administrativa en hospital publicoPais: España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hilario
Martínez
ESPAÑA
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Rosalina Zurita Navarro
Profesora
España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NOMBRE: Rodolfo Martínez Martínez
CALIDAD: Auxiliar Administrativo
PAIS: ESPAÑA
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Diógenes Apellidos: Vicente Barrado Ciudad: Salamanca País: España
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MAGNOLIA IZQUIERDOEDUCADOR/INTERPRETEATHEIST ALLIANCE INTERNATIONALAMERICAN UNITED FOR SEPARATION OF CHURCH AND STATE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nombre: Victoria
Apellidos : Ávila Regidor
Calidad: bióloga (Investigadora Postdoctoral en la Universidad de Vigo)
País: España
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CEPRANO (FR): O RIMUOVETE I CROCIFISSI O ESPONETE IL SIMBOLO DELL'UAAR AL LORO FIANCO (di Luigi Tosti)

Pubblico con piacere, qui di seguito, il testo del ricorso al TAR di Latina attivato dall'Avv. Carla Corsetti, Segretario nazionale del Partito Democrazia Atea, nell'interesse del figlio minore, per ottenere la rimozione dei crocifissi dalla scuola media di Ceprano o, in subordine, per ottenere l'esposizione del simbolo dell'UAAR a fianco dei crocifissi.





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO SEZIONE DISTACCATA DI LATINA
Ricorso
In proprio e nella qualità delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, anche nella eventuale fase di gravame e di esecuzione, in ogni suo stato e grado l’avv.Carla Corsetti cui conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare procuratori, anche quali sostituti processuali, proporre domande rinconvenzionali ed appelli anche incidentali, chiamare in causa, riassumere e proseguire il processo, transigere, rilasciare quietanze conciliare, riscuotere, rinunziare ed accettare rinunce. Eleggo domicilio assieme a lei presso la Segreteria del TAR Lazio Sezione Distaccata di Latina. Ricevuta informazione sulla utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della L.196/03 artt.7 e 13, consento il loro uso.
L’avv.Carla Corsetti (CRSCRL62P65H501K) in proprio e quale genitrice di XXXXXX, la quale sta in giudizio da sola ai sensi dell’art.86 cpc, unitamente al coniuge XXXXXX (XXXXXX) anch’egli in proprio e quale genitore di XXXXXXX, difeso e rapp.to in forza di delega a margine del presente atto dall’avv. Carla Corsetti, tutti elett.te domiciliati presso la Segreteria dell’intestato TAR
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica dom.to per la carica presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12
nonché contro
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CEPRANO in persona del Dirigente Scolastico legale rapp.te, con sede in Ceprano Via Vittorio Alfieri n. 78
PER L’ANNULLAMENTO
della decisione assunta con delibera il 5.2.2010 dal Consiglio di Istituto Comprensivo Statale di Ceprano ed approvata dallo stesso Consiglio nella seduta del 19.2.2010 - verbale n. 3 – nella parte in cui delibera all’unanimità di tenere esposto il crocifisso nelle aule e nei locali dell’Istituto; nonché per l’annullamento degli atti presupposti e conseguenti, comunque connessi con quello impugnato.
IN FATTO
Con nota del 26 gennaio 2010 la sottoscritta genitrice/difensore inoltrava al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ceprano l’invito alla immediata rimozione del crocifisso nell’aula frequentata dal proprio figlio XXXXXX, sostenendo che: “la predetta affissione è in violazione dei principi di laicità sanciti dalla Costituzione” ed inoltre che “l’esposizione di un simbolo di morte non è compatibile con i principi di civiltà democratica cui intendo educare mio figlio ”.
Nella predetta missiva si richiamava la sentenza della Corte Europea del 3.11.2009 in forza della quale l’affissione dei simboli religiosi ed in particolare del crocifisso era stata rappresentata come una autentica “violazione della libertà dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni”.
I ricorrenti sono genitori di XXXXXXXXX il quale non si è avvalso dell’insegnamento della religione cattolica e nell’anno scolastico 2009/2010 frequenta la II media sezione A del predetto Istituto Comprensivo.
La sottoscritta avv. Carla Corsetti, nelle qualità di cui in epigrafe, impugna la delibera sopra richiamata del 5.2.2010, approvata in data 19.2.2010, che deve essere dichiarata illegittima per i seguenti motivi.
PREMESSA
Dal punto di vista storico va rammentato che, in seguito all'annessione del territorio dello Stato Pontificio al Regno d'Italia, i rapporti tra Stato e Chiesa degenerarono: il crocifisso fu "bandito dai pubblici uffici" per circa 70 anni e, come reazione alla pregressa dominazione pontificia, vi fu un lungo periodo di intolleranza anticlericale. Il crocifisso fece ritorno nelle aule giudiziarie solo verso la metà degli anni '20, come gesto "riconciliativo" dello Stato Fascista nei confronti della Chiesa Cattolica: questo è il chiaro senso e la chiara portata delle circolari e dei regolamenti fascisti che, poco prima della consacrazione dei Patti Lateranensi, reintrodussero il crocifisso nelle aule giudiziarie, nelle scuole e negli edifici pubblici.
Questa "normativa" di privilegio risente, ovviamente, delle connotazioni illiberali della dittatura fascista. Va ricordato, in particolare, che durante la permanenza della dittatura fascista fu abolito il pluralismo delle ideologie politiche e dei partiti: esisteva un unico partito politico -per l'appunto quello fascista- che godeva, in quanto tale, del "privilegio" (illiberale) di essere esposto, da solo, nei luoghi pubblici. Anche la religione cattolica divenne -in quest'ottica illiberale e in seguito al concordato stipulato da Mussolini con la Santa Sede- la sola "religione di stato", quasi si trattasse (come il partito fascista) dell'unica vera fonte di "Verità". Anche la religione cattolica, pertanto, godette in via esclusiva -come il partito politico "fascista"- del "privilegio" di poter esporre il crocifisso nei pubblici uffici con "diritto di esclusiva".
Caduta la dittatura fascista, però, la Carta Costituzionale della novella Repubblica Italiana ha decisamente ripudiato tutte queste connotazioni illiberali della dittatura fascista e sono stati sanciti dei principi costituzionali che "navigano" in direzione diametralmente opposta. Al partito politico "unico" della dittatura fascista, ad esempio, si è sostituito il "pluralismo" democratico dei partiti politici (art. 49 Cost.) e, ovviamente, nessuno si è mai sognato, dopo il 1948, di esporre nei pubblici uffici il simbolo di un "unico" partito politico: magari quello di "maggioranza"!
Al principio della "confessionalità" dello Stato fascista, poi, si è contrapposto quello, supremo, della "laicità" dello Stato democratico repubblicano, fondato sul diritto inviolabile all’eguaglianza di tutte le religioni di fronte alle legge (art. 8), sul diritto inviolabile all’eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione (tra l’altro) di religione (art. 3), sulla indipendenza ed autonomia dello Stato e della Chiesa Cattolica (art. 7), sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), sul diritto inviolabile di libertà religiosa, sia in senso positivo che in senso negativo (art. 19), sulle pari garanzie riconosciute a tutte le associazioni ed istituzioni religiose (art. 20) e sul diritto all’educazione secondo le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori (art. 2 e 117 Cost. in relazione all’art. 2 Prot. addizionale alla L. 4.8.1955 n. 848).
Collocata nell'ottica di tutti questi princìpi fondamentali della Costituzione repubblicana, tutta la normativa fascista sull'ostensione del crocifisso negli edifici pubblici (peraltro di natura prettamente regolamentare, come ad esempio l’art. 118 del R.D. 30.4.1924 n. 965, recante norme sull’ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e l’art. 119 del R.D. 26.4.1928 n. 1297, Tabella C, quanto agli istituti di istruzione elementare) appare come il retaggio di un regime illiberale, da ritenere tacitamente abrogata ex art. 15 disp. prel. cod. civile perché del tutto incompatibile con i succitati princìpi fondamentali della Costituzione repubblicana.
Alla luce di questa premessa appaiono evidenti i vizi della delibera, che si enucleano nei seguenti motivi.
PRIMO MOTIVO
Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa (articoli 97 e 113 Costituzione).
Il principio fondamentale sul quale si regge il diritto amministrativo, desunto dal 1° comma dell’art. 97 e dall’art. 113 della Costituzione, è quello secondo cui tutta l’attività espletata dalla Pubblica Amministrazione si deve fondare su norme di LEGGE che accordano alla P.A. un siffatto potere.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che non esiste alcuna norma di “legge” -né del regime monarchico né di quello repubblicano- che abbia attribuito al Consiglio di Istituto Comprensivo Statale di Ceprano -e neppure al Ministero dell’Istruzione- il potere di disporre l’esposizione dei “crocifissi” nelle aule scolastiche.
I crocifissi -come qualsiasi altro simbolo religioso- non sono infatti meri oggetti di “arredamento”, come le sedie, le cattedre, i banchi etc., ma sono invece simboli IDEOLOGICI di natura religiosa, sicché la loro esposizione esula dai compiti organizzativi della P.A. ed integra -per converso- una manifestazione di culto e di venerazione. E la prova inconfutabile è nel fatto che il vilipendio dei crocifissi -a differenza del vilipendio delle “sedie” e delle “lavagne”- viene represso da norme penali come offesa al sentimento religioso, proprio in quanto oggetto di “culto”.
D’altro canto, nessuno può negare che le esposizioni dei crocifissi nelle abitazioni private, nelle chiese, nelle processioni o sulla propria persona costituiscano palesi atti di devozione e di culto o, comunque, scelte di adesione ad una confessione religiosa.
Dalla particolare natura religiosa del crocifisso scaturisce, dunque, che l’art. 118 del R.D. 30.4.1924 n. 965, recante norme sull’ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e l’art. 119 del R.D. 26.4.1928 n. 1297, Tabella C, quanto agli istituti di istruzione elementare, debbano ritenersi non più in vigore già dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana: essi debbono infatti ritenersi tacitamente abrogati, ex art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, innanzitutto perché privi di un qualche supporto LEGISLATIVO e, quindi, incompatibili col principio di legalità dell’azione amministrativa (artt. 97 e 113 della Costituzione).
In tale senso si è sono espressamente pronunciati:
a) la VI Sez. Penale della Cassazione, che nella recente sentenza 10 luglio 2009, n.28482, ha affermato: “la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 è un atto amministrativo generale, che appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell' azione amministrativa (artt. 97 e 113 Cost.)”;
b) il Consiglio Superiore della Magistratura che, pronunciandosi sulla liceità della circolare fascista che impone i crocifissi nelle aule di giustizia, ha affermato nell’ordinanza depositata il 23.11.2006: “Si deve in primo luogo rilevare che, come è pacifico (si veda in proposito la nota del ministero degli interni del 5 ottobre 1984, n. 5160/M/l, citata da cass. 1° marzo 2000), la circolare del ministro della giustizia del 29 maggio 1926 n. 2134/1867 è un atto amministrativo generale, privo di fondamento normativo e quindi contrastante con il principio di legalità dell’azione amministrativa, desumibile dagli articoli 97 e 113 Cost., dal quale deriva che l’attività della pubblica amministrazione deve sempre svolgersi nel rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e delle leggi, con l’ulteriore conseguenza che ogni atto amministrativo deve essere espressione di un potere riconosciuto all’amministrazione da una norma (Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 1999, n. 1401; sez. VI, 17 febbraio 1999, n. 173; sez. V, 8 giugno 1994, n. 614; sez. VI, 3 marzo 1993, n. 214)”, evidenziando, a tal proposito, che “In conformità con questo principio il legislatore ha disciplinato l’esposizione dei simboli non religiosi nei luoghi pubblici (legge 5 febbraio 1998, n. 22 sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea; l’art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplina la stessa materia con riferimento all’ordinamento degli enti locali)”;
c) il giudice monocratico del Tribunale dell’Aquila che, nell’ordinanza cautelare 22.10.2003, così si esprime: “L’esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di Stato, contenuta nel punto 1, in relazione all’art. 1, del Protocollo addizionale agli Accordi di modifica del Concordato del 1929, ha sicuramente introdotto un nuovo assetto normativo che si pone in contrasto insanabile con la disciplina (scolastica e non) che impone l’esposizione del crocifisso.
Per quanto l’accordo di revisione del 1984 non contenga alcun riferimento esplicito all’affissione del crocifisso, assorbente è il rilievo che i provvedimenti che ciò prescrivono, peraltro di rango secondario, in quanto intimamente legati al principio della religione di Stato, debbano ritenersi abrogati.
Come noto, l’abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta necessariamente e naturalmente l’abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di rango secondario, che offre una minore resistenza nell’eventuale contrasto determinatosi con l’introduzione di una nuova disciplina della materia, dovendo le disposizioni regolamentari, per loro stessa natura, eseguire il dettato di determinate disposizioni di legge.”
Riepilogando, se per poter esporre i simboli dell’identità nazionale negli uffici pubblici è addirittura necessaria una “LEGGE”, altrettanta “LEGGE” occorrerebbe per poter esporre i simboli religiosi negli stessi uffici: in assenza di una siffatta “legge”, però, il Consiglio di Istituto di Ceprano non poteva deliberare di esporre i crocifissi nelle aule scolastiche.
SECONDO MOTIVO
Violazione del diritto di libertà religiosa del minore XXXXXXXXX (articoli 19 Cost. e 9 L. 848/1955 di ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo).
Come sopra rilevato, le esposizioni dei crocifissi cattolici nelle chiese, nei conventi, nelle processioni, nelle abitazioni private e sulla propria persona sono delle libere scelte che rientrano, legittimamente, nell’ambito dell’esercizio del diritto di professare una fede religiosa (art. 19 Cost.). Questa libertà non implica, però, il diritto di invadere la sfera di libertà altrui: nessuno, infatti, può essere costretto a subire l’imposizione di siffatti simboli, né a casa propria né sulla propria persona né nei propri edifici di culto.
Ebbene, imporre l’esposizione di un simbolo religioso (come innegabilmente il crocifisso è) nelle scuole pubbliche -che cioè appartengono alla generalità dei cittadini -e non alla Chiesa Cattolica o ai cattolici- e che, per di più, sono frequentate da alunni che appartengono anche ad altre confessioni religiose o che sono atei o agnostici- è un vero e proprio atto di prevaricazione che lede il diritto “negativo” di libertà religiosa di tutti gli alunni che non si identificano, per i più disparati motivi, in quel simbolo religioso o che, addirittura, aborrono qualsiasi forma di “idolatria”.
Sotto questo profilo basta considerare che il minore XXXXXXXXX non espone a casa sua o sulla sua persona crocifissi, sia perché aborre l’idolatria come comportamento troglodita ed insulso, sia perché si tratta di una persona che è stata educata, ispirata ed informata al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, al rispetto della Costituzione repubblicana, al rispetto dei principi fondamentali che reggono gli Stati democratici moderni e al rispetto delle norme penali e di quelle inderogabili e, dunque, così come non tollererebbe che lo Stato italiano gli imponesse la lercia e criminale svastica nazista -cioè il vessillo di quei criminali cristiani che si sono resi artefici della persecuzione razziale e del genocidio di sei milioni di ebrei, rom ed omosessuali- a maggior ragione non tollera che il Consiglio d’Istituto di Ceprano gli imponga la presenza - nell’aula scolastica dove è costretto a frequentare le lezioni - di un simbolo che è il vessillo di quell’associazione religiosa la quale, in circa 1.700 anni di storia nefasta, si è resa responsabile dei più efferati crimini contro l’umanità, provocando lo sterminio di centinaia di milioni di esseri umani.
XXXXXXXXX è rispettoso dei diritti di libertà religiosa altrui e, dunque, non si sognerebbe mai di imporre ai propri compagni di classe i propri “simboli” ideologici religiosi (per esempio quello dell’UAAR): dunque, egli pretende eguale rispetto dai propri compagni e dall’Istituto.
“Tolleranza” significa infatti “reciproco rispetto” in regime di pluralismo religioso, culturale ed etnico. e non “rispetto a senso unico”, come sono adusi fare i cattolici: chi pretende di imporre i propri simboli agli altri dimostra di essere un “razzista”, se non altro perché nega agli altri pari diritti e pari opportunità.
Su questi concetti è peraltro superfluo dilungarsi perché:
1°) la Corte Costituzionale Tedesca con la sentenza 16.5.1995 ha statuito che “il diritto di libertà religiosa garantito dalla Legge fondamentale non assicura soltanto la facoltà di partecipare agli atti di culto in cui si esprime il credo di appartenenza, ma anche la facoltà di tenersi lontani dalle attività e dai simboli implicati nell'esercizio del culto medesimo. Al riguardo occorre distinguere tra i luoghi che sono sottomessi al diretto controllo statale, e quelli che sono lasciati alla libera organizzazione della società. Lo Stato, nel primo caso, è obbligato a proteggere l'individuo dagli interventi o dagli ostacoli che possono provenire dai seguaci di altre fedi o di gruppi religiosi concorrenti con quello di appartenenza. Anche quando lo Stato collabora con le confessioni religiose, esso non può pervenire ad una IDENTIFICAZIONE con ALCUNA di QUESTE. Lo Stato, inoltre, deve rispettare il diritto naturale dei genitori di curare ed allevare i loro figli secondo le proprie convinzioni religiose. Confliggono con questo diritto garantito dall'art. 6 Abs. 2s.i della Legge fondamentale le prescrizioni dello Stato della Baviera e le decisioni assunte in forza di legge, che impongono l'affissione del crocifisso in tutte le aule scolastiche delle scuole popolari”.
2°) La VI Sez. penale della Corte di Cassazione, poi, con sent. 10 luglio 2009 n.28482 ha statuito, a proposito dei crocifissi nelle aule giudiziarie, che “la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 ..... non sembra essere in linea ..con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia, pure costituzionalmente presidiata, della libertà di coscienza e di religione”, sicché “occorre individuare l'eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di fede diversa e del non credente che rifiuta di avere una fede”.
3°) Da parte sua il Consiglio Superiore della Magistratura, nella succitata ordinanza del 23.11.2006, ha affermato: “....la circolare del ministro della giustizia del 29 maggio 1926 n. 2134/1867.... appare in contrasto con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione, essendo pacifico (v. in tal senso cass. sez. unite 18 novembre 1997, n. 11432 e sez. disciplinare 15 settembre 2004, Sansa) che nessun provvedimento amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà, al di fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria conforme a costituzione”
4°) Nell’ordinanza cautelare del Giudice dell’Aquila dr. Montanaro del 22.10.2003 si legge, poi: “Le giustificazioni addotte per ritenere non in contrasto con la libertà di religione l’esposizione del crocifisso nelle scuole (e negli uffici pubblici), così come di ogni altra forma di confessionalismo statale, sono divenute ormai giuridicamente inconsistenti, storicamente e socialmente anacronistiche, addirittura contrapposte alla trasformazione culturale dell’Italia e, soprattutto, ai principi costituzionali che impongono il rispetto per le convinzioni degli altri e la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici.
Per tale ragione, non può concordarsi con quell’opinione che ritiene che il crocifisso potrebbe rimanere nella aule scolastiche «quando l’insieme degli studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori se minorenni) di una scuola pubblica vi colgano tutti pacificamente, implicitamente, un comune significato culturale (oltre a quello di fede dei soli cristiani); se viceversa anche un solo alunno ritenga di essere leso nella propria libertà religiosa negativa, essi andrebbero rimossi».
Proprio perché è in questione non solo la libertà di religione degli alunni, ma anche la neutralità di un’istituzione pubblica, non è possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità dello Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati “a richiesta”, ma piuttosto deve essere connaturato all’operare stesso dell’amministrazione pubblica.
A ciò si aggiunga che ritenere il crocifisso sia solo un “simbolo passivo”, oltre a sviare la forte valenza religiosa per la fede cristiana di tale simbolo, costituisce una forzatura. Il crocifisso assume, infatti, nella sua sinteticità evocativa una particolarmente complessa polivalenza significante: se ogni simbolo è costituito da una realtà conoscitiva, intuitiva, emozionale molto più ampia di quella contenuta nella sua immediata evidenza, per il crocifisso ciò si esalta, comprende una realtà complessa, che intrinsecamente non si può esprimere per tutti nello stesso modo univoco....In particolare, nell’ambito scolastico, la presenza del simbolo della croce induce nell’alunno ad una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l’inequivoca volontà –dello Stato, trattandosi di scuola pubblica– di porre il culto cattolico «al centro dell’universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano, trascurando completamente le loro inevitabili relazioni e i loro reciproci condizionamenti”:
5°) Infine, dirimente è la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3.11.2009 (Lautsi Soile c./Italia) che ha così statuito: “55. La presenza del crocifisso può facilmente essere considerata da allievi di qualsiasi età un segno religioso e questi si sentiranno quindi istruiti in un ambiente scolastico influenzato da una religione specifica. Ciò che può essere gradito da alcuni allievi religiosi, può essere sconvolgente emotivamente per allievi di altre religioni o per coloro che non professano nessuna religione. Questo rischio è particolarmente presente negli allievi che appartengono a minoranze religiose. La libertà negativa non è limitata all’assenza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l'ateismo. Questo diritto negativo merita una protezione particolare se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non può liberarsi o soltanto con degli sforzi e con un sacrificio sproporzionati.
56. L’esposizione di uno o più simboli religiosi non può giustificarsi né con la richiesta di altri genitori che desiderano un’istruzione religiosa conforme alle loro convinzioni, né, come il governo sostiene, con la necessità di un compromesso necessario con le componenti di ispirazione cristiana. Il rispetto delle convinzioni di ogni genitore in materia di istruzione deve tenere conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori. Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell’istruzione pubblica obbligatoria dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve cercare di insegnare agli allievi un pensiero critico. La Corte non vede come l’esposizione nelle aule di scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione d’una "società democratica" come la concepisce la Convenzione, e alla preservazione del pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale (vedi paragrafo 24).
57. La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o non di credere. La Corte considera che questa misura violi questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in particolare nel settore dell’ istruzione.”
Né varrebbe sostenere che il “crocifisso” non è un simbolo religioso ma è un simbolo “culturale” (o “anche” culturale). Infatti, al di là dell’assurdità di questa affermazione -che è palesemente smentita dalla normativa penale che punisce, come offesa al “sentimento religioso”, chi “vilipende” i crocifissi- resta il fatto che il diritto all’eguaglianza e alla non discriminazione non è limitato alla sfera “religiosa” dell’individuo, ma è esteso anche alle “culture” ed alle “tradizioni”, sicché qualsiasi privilegio o discriminazione di queste ultime finisce per integrare atti discriminatori vietati al pari delle discriminazioni “religiose”.
Su questo punto non possono esservi dubbi, dal momento che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, richiamando specifiche sentenze della Corte Costituzionale, ha respinto questa insulsa argomentazione affermando nella citata ordinanza del 23.11.2006:
“Meno convincente sembra invece l’orientamento che, per negare il rilevato contrasto, nega o quanto meno riduce fortemente il valore del crocifisso come simbolo religioso. In tal senso si sono espressi il citato parere del Consiglio di Stato (sezione li, 27 aprile 1988, n. 63) - secondo cui il crocifisso “a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa” -, l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila del 31 marzo 2005 - incentrata sul carattere culturale che il crocifisso ormai avrebbe assunto - e la sentenza del TAR. del Veneto 22 marzo 2005, n. 1110, la quale, sulla base del rilievo della secolarizzazione della società e della posizione di minoranza assunta dai credenti e praticanti, alla quale si contrapporrebbe la larga adesione ai valori secolarizzati del cristianesimo, ha affermato che “nell’attuale realtà sociale il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un ‘evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma come simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale.”
A parte il rilievo, efficacemente espresso nella sentenza del Bundesverfassungsgericht 16 maggio 1995, secondo cui costituirebbe “una violazione dell’autonomia confessionale dei cristiani ed una sorta di profanazione della croce non considerare questo simbolo come segno di culto in collegamento con uno specifico credo” e l’evidente contraddizione logica tra l’affermazione del valore identitario e quella della portata universale del simbolo, resta il fatto che, anche a poter condividere la tesi del significato meramente culturale del crocifisso, il problema della tutela della libertà di coscienza e del pluralismo si sposterebbe dal terreno esclusivamente religioso a quello appunto culturale, ma non sarebbe risolto, in quanto dai principi costituzionali in precedenza individuati deriva che l’amministrazione pubblica non può scegliere di privilegiare un aspetto della tradizione e della cultura nazionale, sia pure largamente maggioritaria, a discapito di altri minoritari, in contrasto con il progetto costituzionale di una società in cui “hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte cost. n. 440 del 1995)”.
Riepilogando: dalla natura inconfutabilmente “religiosa” del “crocifisso” consegue che la sua ostensione nelle aule scolastiche debba ritenersi lesiva del diritto inviolabile di libertà religiosa (art. 19 Cost.) degli alunni che frequentano -o addirittura sono costretti a frequentare, come nel caso di XXXXXXXXX- le scuole pubbliche italiane.
Va soggiunto, a chiusura di questo motivo, che il diritto di libertà religiosa implica anche il diritto di “non essere costretti a manifestare i propri convincimenti religiosi, né in modo diretto né in modo indiretto”. Questo principio è stato affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, 21 febbraio 2008, ric. 19516/06, Alexandridis c. Grecia, che così si è espressa:
“38. la Corte ritiene che la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta ugualmente anche un aspetto negativo, vale a dire salvaguardare il diritto del singolo a non essere costretto a manifestare la sua religione o credenze religiose e non essere costretto ad agire in modo che si possa trarre la conclusione che egli ha - o non ha - tali convinzioni. Agli occhi della Corte, le autorità non hanno alcun diritto di intervenire nel dominio della libertà di coscienza dei singoli individui e di cercare il loro credo religioso, o per chiedere loro di manifestare il loro credo religioso concernenti il loro concetto di divinità”.
Negli stessi termini si è pronunciata la Corte Costituzionale italiana nelle sentenze n. 12 del 1972 e n. 117 del 1979, laddove si è evidenziato che il diritto di libertà religiosa implica anche quello di “non rivelare le proprie convinzioni”.
TERZO MOTIVO
Violazione del diritto primario dei genitori di impartire ai figli nelle scuole pubbliche un’educazione conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche (articoli 2 e 117 Cost. in relazione all’art. 2 Prot. addizionale alla L. 4.8.1955 n. 848).
L’art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo sancisce, al comma 2°, che “lo Stato, nell’attività che svolge nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.
Ebbene, l’imposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche -che il minore XXXXXXXXX è costretto a frequentare per assolvere l’obbligo scolastico- è completamente difforme dalle convinzioni religiose dei suoi genitori che, oltre a non essere cattolici né aderenti ad altra setta religiosa, aborrono l’idolatria e considerano il messaggio sublimale del crocifisso altamente immorale e diseducativo: si tratta, infatti, di un inconcepibile figlicidio perpetrato da un Dio-padre per “salvare” (non si sa da che) un terzo colpevole, cioè l’umanità “peccatrice” (non si sa di cosa)
Ma i genitori di XXXXXXXX ritengono che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sia anche -e soprattutto- un atto altamente ingiurioso, offensivo ed oltraggioso dei valori di onestà, di civiltà e di tolleranza che dovrebbero ispirare il genere umano: sotto il profilo strettamente storico, infatti, il crocifisso rappresenta il vessillo della più grande associazione di criminali che si è resa artefice, in circa 1.700 anni di storia nefasta (dalle crociate, all’inquisizione, ai genocidi nelle Americhe) dei più efferati crimini contro l’umanità, provocando lo sterminio di centinaia di milioni di esseri umani. Esporre il crocifisso nelle aule, dunque, è un oltraggio alla memoria di queste centinaia di milioni di poveri disgraziati, vittime della criminalità della Chiesa e dei cristiani.
In ogni caso, anche alla luce della sentenza della CEDU del 3.11.2009 e dell’ordinanza del Giudice dell’Aquila del 22.10.2003, è innegabile che l’imposizione del crocifisso nelle aule scolastiche violi il diritto dei genitori ricorrenti. Sotto questo profilo è da evidenziare, anzi, la protervia del Consiglio di Istituto di Ceprano che, pur essendo a perfetta conoscenza della sentenza della Corte Europea, l’ha deliberatamente disattesa con un’arroganza che dimostra -semmai ce ne fosse bisogno- come i cattolici non abbiano ancora percepito il significato dell’espressione “reciproco rispetto” che dovrebbe stare alla base della tanto sbandierata “tolleranza” che, a loro dire, promanerebbe dal loro “crocifisso”. Essi, infatti, seguitano a “razzolar male”, disattendendo proprio quel principio di tolleranza nei confronti di tutti coloro che la pensano in modo diverso.
QUARTO MOTIVO
Violazione del diritto di eguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost., art. 14 L. 848/1955 e 117 Cost., art. 43 d.lgs. n. 286/1998).
L’esposizione del SOLO crocifisso cattolico nelle aule scolastiche -in vero e proprio regime di monopolio- costituisce non soltanto un’arrogante “appropriazione” di uno spazio “pubblico” -che cioè appartiene a TUTTI gli italiani- da parte di una minoranza religiosa, ma costituisce anche un atto discriminatorio del tutto illegittimo nei confronti di tutti coloro che non sono cattolici, che cioè professano altra religione o non ne hanno alcuna: a tutti costoro, infatti, è inibito esporre i propri simboli in regime di pari dignità, di pari diritti e di pari opportunità.
Questo comportamento discriminatorio della P. A. viola, dunque:
1°) l’art. 3 della Costituzione, che sancisce che “tutti i cittadini -quindi anche XXXXXXXXX- “hanno pari dignità e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di religione”;
2°) l’art. 14 della medesima convenzione, intitolato “Divieto di discriminazione”, che sancisce che “il godimento dei diritti civili e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito a tutti, quindi anche a XXXXXXXXX, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni...”;
3°) l’art. 3 della legge 13.10.1975 n. 654, che punisce con la reclusione sino a tre anni “chi commette atti di discriminazione per motivi...religiosi”, sicché è grottesco che l’alunno XXXXXXXXX sia discriminato “impunemente” dallo Stato italiano per motivi religiosi.
4°) l’art. 43 del D. L.vo n. 286/1998, titolato “Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, che sanziona come atto discriminatorio “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulle........ convinzioni e pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica” e stabilisce che “compie un atto di discriminazione... il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione....... di appartenente ad una determinata..... religione lo discriminino ingiustamente” nonché “il datore di lavoro o i suoi preposti i quali....... compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una.............confessione religiosa”.
Conseguentemente, l’art. 44 del medesimo d.lgs. dispone che, “Quando il comportamento....... della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi..... religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione”.
E che l’esposizione del “SOLO” crocifisso sia un atto discriminatorio lo afferma, in termini espliciti, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 1.3.2000 n. 4273 (Montagnana), laddove afferma che “l'ostensione del solo crocifisso urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost., come ha recentemente ricordato corte cost. 14.11.1997, n. 329, laddove ha sottolineato - con un'affermazione tale da assumere la portata di un orientamento generale, al di là della specifica questione dell'art. 404 c.p. ivi scrutinata - come "il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione". E, nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del SOLO crocifisso”.
Ma esistono anche altre norme che stigmatizzano la “discriminazione” motivata da convincimenti religiosi. E cioè:
A) la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che sancisce “il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge” e dispone che “la protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari”. Tale direttiva dispone anche che “la discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.”
B) L’art. 2 del D. Lgs. n. 216/2003 che, recependo la direttiva europea 2000/78/CE, sanziona qualsiasi forma di “discriminazione” da parte del datore di lavoro pubblico o privato, e cioè sia la “discriminazione diretta” (“quando, per religione...... una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga”) che quella “indiretta” (“quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione ...... in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”). Dunque, è a dir poco lampante che lo Stato non può discriminare i suoi dipendenti non cattolici o atei (ad es. gli insegnanti), imponendo il “crocifisso” e vietando loro l’esposizione degli altri simboli. E se questo principio vale per i “dipendenti”, deve anche valere per gli alunni che -come puntualizza la Corte europea dei diritti dell’Uomo- “sono messi in una situazione di cui non possono liberarsi o di cui si possono liberare soltanto con degli sforzi e con un sacrificio sproporzionati”.
C) Anche l’art. 8 della Costituzione, sancendo che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, afferma un principio di eguaglianza a favore dell’alunno XXXXXXXXX: anche la sua “ideologia religiosa negativa”, infatti, merita lo stesso rispetto di quella “positiva” dei cattolici, che espongono i loro “idoli”.
D) L’art. 19 della Costituzione sancisce che “tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto anche in pubblico”: se i cattolici “professano” la loro fede con l’esposizione dei crocifissi, a XXXXXXXXX deve essere quantomeno accordato il diritto di professare la sua “fede” con l’esposizione del simbolo dell’UAAR (Unione Atei Agnostici Razionalisti).
E) L’art. 9 della Convenzione internazionale sui diritti dell’Uomo dice che “ogni persona -e quindi anche XXXXXXXXX- ha diritto alla libertà di.... religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione.... come anche la libertà di manifestare la propria religione.... individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dell’insegnamento, di pratiche e di compimento di riti”.
F) Non è senza significato la circostanza che l’art. 58 del regolamento penitenziario (D.P.R. 30.6.2000 n. 230) accordi a tutti i detenuti il sacrosanto diritto di esporre, nella propria camera o nel proprio spazio di appartenenza, immagini e simboli della propria confessione religiosa, evitando così qualsiasi possibile discriminazione tra i credenti o assurdi “privilegi” a favore dei cattolici. Da tale norma si evince dunque il principio che l’esposizione di un solo simbolo è da considerare discriminatoria, se a tutti coloro che si identificano in altri simboli è negata eguale facoltà.
G) La convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata con Legge 28 agosto 1997, n. 302, sancisce all’art. 6 che “Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identità ......religiosa....... e si s’impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità...... religiosa”.
H) L’art. 2, parte I^, della L. 8.3.1989 n. 101 ha sancito che, “in conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti”, che “é assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e tra i culti”.
Concludendo, sulla base di tutta questa univoca normativa -che “rema” contro qualsiasi forma di “discriminazione”- appare francamente grottesco che vi sia ancora chi sostenga, in Italia, di avere il “diritto” di “marcare” le aule scolastiche coi propri simboli in regime di “monopolio”, escludendo cioè tutti gli altri. Questo comportamento “razzistico” denota un’inaccettabile intolleranza e, in ogni caso, viola il diritto del minore XXXXXXXXXXX all’eguaglianza: non a caso la Corte Costituzionale, con sent. n. 195/1993, ha affermato che “qualsiasi DISCRIMINAZIONE in danno dell'una o dell'altra fede è COSTITUZIONALMENTE INAMMISSIBILE in quanto contrasta con il diritto di libertà di religione e con il principio di eguaglianza”.
Si rammenta, poi, che la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale esclude che in materia di “diritti individuali inviolabili” (tra i quali primeggiano quelli di libertà di religione e di eguaglianza religiosa) possa valere il “criterio della maggioranza numerica”: dunque, nessun valore potrebbe essere attribuito alla circostanza che la delibera dell’Istituto Comprensivo Statale di Ceprano sia stata presa a maggioranza o all’unanimità (cfr. sentenze Corte Cost. n. 925/1988, n. 203 del 1989, n. 259 del 1990, n. 195 del 1993, n. 440/1995, n. 329 del 1997, n. 508 del 2000, n. 327 del 2002 e n. 168 del 2005).
E il motivo per il quale nessuna maggioranza può "dettare legge" in materia di diritti individuali è intuibile anche da persone completamente digiune di diritto: se ciò fosse possibile, infatti, la "maggioranza" degli italiani -che è costituita da uomini di pelle "bianca"- potrebbe ad esempio approvare leggi discriminatorie nei confronti dei "neri", non essendo in dubbio che i neri costituiscono, in Italia, una minoranza!
QUINTO MOTIVO
Violazione del principio supremo di laicità (articoli 2,3,7,8,19 e 20 Cost).
Questi i riferimenti normativi e i princìpi di cui si dovrà tenere conto.
L'art. 3 della Costituzione sancisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di....religione..." Questo significa che i cittadini che credono in religioni diverse da quella cattolica -o che non credono in nessuna religione- sono eguali ai "cattolici": conseguentemente, i cattolici non possono godere di anacronistici "privilegi" tra i quali, appunto, vi è quello dell' "occupazione", in "regime di monopolio", degli spazi pubblici per l'esposizione del loro simbolo.
Pertanto le pareti dei tribunali, delle scuole, dei seggi elettorali e degli uffici pubblici in genere, essendo "pubbliche", cioè appartenendo a "TUTTI" i cittadini italiani, non possono essere "legittimamente" utilizzate dai soli cattolici o, peggio ancora, non può essere lo Stato stesso ad "addobbare" queste pareti all'esplicito scopo di connotare di "cristianità" le funzioni pubbliche esercitate dai dipendenti e dai funzionari.
Come sopra visto, nessun rilievo assume l'eventuale circostanza (peraltro oggi tutta da verificare) che la "maggioranza" dei cittadini italiani appartenga alla confessione cattolica. L'art. 8 della Costituzione sancisce infatti che tutte le confessioni religiose sono eguali di fronte alla legge: pertanto lo Stato non può privilegiare o discriminare alcuna confessione religiosa.
Il necessario completamento di questi principi di eguaglianza è contenuto nell'art. 19 della Costituzione, a mente del quale "tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto". Quindi, lo Stato si deve astenere da assurdi atti di "professione" o di "propaganda" di fede, attuati attraverso l'esposizione pubblica dei crocifissi e, in ogni caso, non può comprimere o impedire l'esercizio del medesimo culto o della medesima propaganda di fede da parte degli altri cittadini e da parte della altre confessioni religiose.
Il cd. principio SUPREMO di "laicità" dello Stato, dunque, nient’altro è se non il "rovescio della medaglia" del diritto soggettivo assoluto all'EGUAGLIANZA, che compete ai singoli cittadini ed alle confessioni religiose, tant’è che la Corte Costituzionale oramai costantemente lo definisce come "l'obbligo di equidistanza, l'imparzialità e la neutralità che lo Stato ha verso tutte le religioni secondo il disposto dell'art. 8 della Costituzione, ove è appunto sancita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge" (da ultimo, in tal senso, Corte Cost. 18.4.2005-29.4.2005 n. 168).
In estrema sintesi, se tutti i "cittadini" sono eguali dinanzi alla legge, senza distinzione di religione, lo Stato non può privilegiare o discriminare, in relazione al credo religioso, nessuno dei suoi cittadini.
E se lo Stato ha l'obbligo di non discriminare i cittadini, è assai ovvio che i cittadini hanno il DIRITTO soggettivo a non essere discriminati e ad essere trattati con imparzialità, neutralità ed equidistanza in relazione al proprio credo o alla propria religione.
E se i cittadini e le confessioni religiose hanno un “diritto” (all’eguaglianza e non discriminazione) nei confronti dello Stato, è chiaro che ci si trova di fronte ad un vero e proprio “rapporto giuridico”, in virtù del quale lo Stato è tenuto a non discriminare alcun cittadino o alcuna confessione.
Il cd. "principio di laicità", dunque, non è un oggetto "marziano" o un'invenzione della Corte Costituzionale, bensì un vero e proprio "rapporto giuridico" che scaturisce dalla circostanza che tutti i cittadini e tutte le fedi religiose hanno eguali diritti e pari dignità, sicché tutti gli altri consociati -e quindi anche e soprattutto lo Stato- hanno il corrispondente obbligo di non discriminare i cittadini e le confessioni religiose in ragione del credo.
Si verte, dunque, nella classica fattispecie dei diritti soggettivi assoluti di rango costituzionale: di diritti, cioè, che possono essere fatti valere -dai cittadini e dalle confessioni religiose- nei confronti di chiunque, ivi incluse le Autorità.
Così, in effetti, ha sentenziato la Corte Costituzionale nella sent. n. 195/1993: "qualsiasi DISCRIMINAZIONE in danno dell'una o dell'altra fede è COSTITUZIONALMENTE INAMMISSIBILE in quanto contrasta con il diritto di libertà di religione e con il principio di eguaglianza" (cfr anche Corte Cost., sent. n. 122/1970: "le libertà fondamentali affermate, garantite e tutelate dalla Costituzione della Repubblica sono riconosciute come diritti del SINGOLO, che il singolo deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali diritti anche la libertà di manifestazione del pensiero proclamata dall'art. 21, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti, delle autorità come dei consociati. Nessuno può quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale".)
E’ da evidenziare che il “principio supremo di laicità” non è una prerogativa esclusiva della Costituzione italiana o di altri Stati, ma è un principio fondamentale condiviso dalla Convenzione sui diritti dell’uomo, approvata nel 1950 e recepita dall’Italia con la legge 4.8.1955 n. 848 (artt. 9 e 14), sicché lo Stato Italiano è obbligato a rispettare questo fondamentale principio di “neutralità” e ne risponde dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
E non è fuori luogo ricordare che -oltre alla Corte Costituzionale Tedesca- anche la Corte Federale Svizzera con sentenza 26.9.1990 ha dichiarato l'illegittimità dell'esposizione del crocifisso per violazione dei principi di eguaglianza e di laicità dello Stato: “"La laicità dello Stato si riassume in un obbligo di neutralità che impone allo Stato di astenersi negli ATTI PUBBLICI, da qualsiasi considerazione confessionale, suscettibile di compromettere la libertà dei cittadini in una società pluralista. L'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole elementari non adempie alle esigenze di neutralità previste dall'art. 27 cpv 3 della Costituzione".
Per altro verso, infine, l'art. 3 della L. 13.10.1975 n. 654 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 17.3.1966) addirittura "punisce con la reclusione sino a tre anni chi.....commette atti di discriminazione per motivi ...religiosi", sicché il "privilegio" accordato ai soli cattolici integra anche gli estremi di un atto di discriminazione religiosa, quantomeno perché si impedisce a cittadini di "razza inferiore" (leggi: non credenti o credenti in altre religioni) di esporre i propri simboli.
Traendo le debite conclusioni da tutte le surrichiamate norme, appare evidente che l'esposizione del solo crocifisso nelle aule scolastiche e negli uffici pubblici viola patentemente il principio supremo di laicità.
Val la pena di ribadire che il concetto di laicità, che la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno esplicitamente identificato nella neutralità, nell'equidistanza e nell'imparzialità dello Stato nei confronti delle religioni, implica che le religioni, in uno Stato laico, debbano essere necessariamente relegate nell'ambito della sfera "privata" dei cittadini e, dunque, rimanere al di fuori della sfera "pubblica" dei poteri e delle istituzioni statuali. Si ribadisce, infatti, che lo Stato e gli enti pubblici non possono reclamare alcun assurdo diritto di "professare la propria fede", dal momento che l'art. 19 della Costituzione riserva tale diritto solo ai "cittadini", sia singolarmente che in forma associata, e NON AGLI ENTI PUBBLICI!!!!.
Solo una "scelta confessionale", a livello costituzionale, potrebbe giustificare che una "religione di stato" venga inserita (anche) nel settore pubblico e che, nell'ambito di questo settore, possa godere di veri e propri "privilegi", ivi incluso quello di esporre il simbolo religioso nei luoghi pubblici. Dal momento, però, che lo Stato Italiano è uno stato laico -che ha espressamente ripudiato il confessionalismo della dittatura fascista- l'ostensione del simbolo della "ex Religione di Stato" è da ritenere palesemente illegittima, sia perché discrimina e viola i diritti costituzionali di eguaglianza dei "diversi", sia perché, evocando, affermando e trasmettendo un "messaggio" di "confessionalità", viola patentemente il principio supremo della laicità dello Stato.
Tutte queste motivazioni giuridiche sono state puntualmente affermate dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 508 del 13.11.2000, dep. il 20.11.2000, che così si è espressa: "Posta dal legislatore penale del 1930, la norma impugnata, insieme a tutte le altre che prevedono una protezione particolare a favore della religione dello Stato-religione cattolica, si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione. In questo senso, la religione cattolica era "religione dello Stato" - anzi necessariamente "la sola" religione dello Stato (formula risalente all'art. 1 dello Statuto albertino e riportata a novella vita dall'art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929): oltre che essere considerata oggetto di professione di fede, essa era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato. Le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano l'incostituzionalità nell'attuale. In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995)..... Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di «principio supremo» (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995)".
Negli stessi termini, con riferimento specifico al caso dell’esposizione del crocifisso negli uffici pubblici, si è pronunciata la IV Sez. Pen. della Cassazione (sentenza n. 4273/2000) e la VI Sez. penale (sentenza n. 28482/2009).
Sul punto, peraltro, è inutile dilungarsi, perché la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sent. 3.11.2009 (Lautsi Soile) ha “tagliato la testa al toro” statuendo che: “l’esposizione di uno o più simboli religiosi non può giustificarsi né con la richiesta di altri genitori che desiderano un’istruzione religiosa conforme alle loro convinzioni, né, come il governo sostiene, con la necessità di un compromesso necessario con le componenti di ispirazione cristiana. Il rispetto delle convinzioni di ogni genitore in materia di istruzione deve tenere conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori. Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell’istruzione pubblica obbligatoria dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve cercare di insegnare agli allievi un pensiero critico. La Corte non vede come l’esposizione nelle aule di scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione d’una "società democratica" come la concepisce la Convenzione, e alla preservazione del pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale (vedi paragrafo 24).
57. La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o non di credere. La Corte considera che questa disposizione violi questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in particolare nel settore dell’ istruzione”.
Anche il Consiglio Superiore della Magistratura, peraltro, con l’ordinanza dep. il 23.11.2006, sopra menzionata, si era pronunciato negli stessi termini a proposito del crocifisso esposto nelle aule giudiziarie. Così scrive il CSM: “In secondo luogo, anche a poter ritenere non decisivo questo profilo, resta poi che la predetta circolare appare in contrasto con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione, essendo pacifico (v. in tal senso cass. sez. unite 18 novembre 1997, n. 11432 e sez. disciplinare 15 settembre 2004, Sansa) che nessun provvedimento amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà, al di fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria conforme a costituzione.
Come è noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 203 del 1989 (nonché con le sentenze n. 259 del 1990 e 195 del 1993), ha affermato che il principio di laicità (o di aconfessionalità) dello Stato, pur non essendo esplicitamente menzionato (come invece avviene nell’art. 1 della Costituzione francese del 1958), è certamente desumibile dagli articoli 2,3,7,8,19 e 20 Cost. e ha trovato un importante conferma, a livello di legge ordinaria, nell’art. 1 del Protocollo addizionale degli Accordi con la Santa sede di cui alla legge n. 121 del 1985 (abrogazione della regola secondo la quale la religione cattolica è la sola religione dello Stato). Tale principio, inoltre, è uno delle caratteristiche della nostra forma di Stato e appartiene al novero dei principi supremi dell’ordinamento che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, hanno valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale.
Quanto al contenuto del principio di laicità la giurisprudenza costituzionale ha affermato che lo stesso non implica irrilevanza o indifferenza rispetto all’esperienza religiosa, secondo l’impostazione dello Stato liberale classico, ma garanzia per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale e, in senso più ampio, possibilità di convivenza in condizioni uguaglianza non solo di fedi, ma anche di culture e tradizioni diverse (corte cost. n. 440 del 1995). Ne consegue, da un lato, che in materia religiosa, lo Stato deve essere equidistante, imparziale (sentenze nn. 329 del 1997, 508 del 2000, 327 del 2002) e neutrale (sentenza n. 235 del 1997) e, dall’altro, che l’ordine delle questioni religiose e quello delle questioni civili debbono rimanere separati, con la conseguenza che “in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l’oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall’ordinamento giuridico dello Stato e (il) divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei precetti statali;... la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato” (sentenza n. 334 del 1996).”
DOMANDA DI SOSPENSIVA
Si chiede che il provvedimento e gli atti impugnati, siccome incidenti su diritti inviolabili del minore XXXXXXXXX e dei loro genitori, vengano sospesi dal TAR adito -con conseguente ordine di immediata rimozione dei crocifissi dall’Istituto Comprensivo Statale di Ceprano, sussistendo il requisito del fumus boni iuris -così come acclarato anche dalla recente sentenza della CEDU- nonché gli estremi, altrettanto evidenti, dei danni gravi ed irreparabili.
Sotto quest’ultimo profilo è utile richiamare la motivazione esposta dal Tribunale civile dell’Aquila nell’ordinanza cautelare del 22.10.2003: “Il danno lamentato, poi, è per definizione irreparabile. Come più volte si è ripetuto, si è in presenza di un diritto di libertà assoluto e costituzionalmente garantito, non suscettibile di essere risarcito in relazione alla lesione medio tempore patita. Non a caso, infatti, la domanda di merito proposta dal ricorrente è di risarcimento in forma specifica attraverso la condanna dell’Istituto convenuto alla rimozione del simbolo della croce, trattandosi di lesione per definizione non risarcibile in termini economici.
A tal proposito non appare superfluo osservare che la rimozione del crocifisso, che il ricorrente invoca come indispensabile per prevenire la (ulteriore) lesione, è l’unica misura possibile per inibire la lesione del diritto di libertà dei figli minori, poiché l’alternativa sarebbe non far partecipare all’attività didattica i piccoli A. e K.. In relazione al primo, in partcolare, non è neanche rimesso alla discrezione dell’utente (o dei genitori di questo) la scelta se fruire o meno del servizio di istruzione pubblica: infatti, la L. 31 dicembre 1962, n. 1859 prevede l’obbligo e prevede all’art. 8 la responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci - anche penale per l’istruzione elementare (art. 731 c.p.) – per l’adempimento dell’obbligo da parte dei figli minori per complessivi dieci anni (cfr. L. 20 gennaio 1999, n. 9).
Nel caso di specie, peraltro, l’adito TAR dovrà considerare che il minore XXXXXX Guerrera ha maturato un irreversibile stato di frustrazione indotto dagli atti di discriminazione religiosa cui è stato sottoposto da parte dell’Autorità scolastica, sicché ha maturato l’intenzione di rifiutarsi -per diritto di libertà di coscienza- di soggiacere agli atti discriminatori e, dunque, di seguitare a frequentare l’Istituto Comprensivo di Ceprano se non verranno rimossi i crocifissi o se, in via alternativa, non verranno esposti al loro fianco i suoi simboli, cioè i loghi dell’UAAR (Unione degli Atei ed Agnostici Razionalisti).
Ricorrono dunque gli estremi per un’urgentissima emissione, da parte del TAR, dei provvedimenti urgenti atti ad eliminare la lesione, in atto, dei diritti inviolabili di libertà di religione, di libertà di coscienza e dei diritti di eguaglianza e non discriminazione del minore Guerrera XXXXXXXX, nonché del corrispondente diritto dei genitori di assicurare al minore un’educazione conforme ai loro convincimenti religiosi.
Questi provvedimenti vengono richiesti anche ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 286/1998, che dispone che, “Quando il comportamento....... della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi..... religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione”.
A tal proposito si evidenzia che il d.lgs. n. 286/1998 si applica -oltre che agli stranieri- anche “ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea....in quanto si tratti di norme più favorevoli” (art. 1).
Si confida pertanto nella concessione delle misure cautelari idonee, e cioè nell’ordine di rimozione dei crocifissi dall’intero Istituto di Ceprano o, in subordine, nell’affissione, a fianco dei crocifissi, dei loghi dell’UAAR.
Pertanto, quanto sopra premesso,
SI CHIEDE
che l'Ecc.mo T.A.R. del Lazio, Sezione distaccata di Latina, voglia annullare, previa sospensiva dell’atto impugnato e degli atti presupposti e connessi e previa emissione dei provvedimenti cautelari atti ad eliminare la palese discriminazione ai danni del minore XXXXXXXXX, la delibera del 5.2.2010 dell’Istituto Comprensivo Statale di Ceprano, con ogni riserva di più ampiamente dedurre nel corso del giudizio. Vinte le spese, sia in virtù del principio di soccombenza, sia in considerazione del contegno intollerante, razzistico e sopraffattore tenuto dall’Istituto scolastico nei confronti dell’alunno e dei suoi genitori.
Ai sensi del DPR 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il presente procedimento è di valore interminabile e per tanto il C.U. è di € 500,00#.
Sarà prodotta, unitamente al presente ricorso, la delibera impugnata.
Ceprano, 3 marzo 2010
avv. Carla Corsetti